Gentile Direttore,
plaudo al Ddl Semplificazioni che promuove l’utilizzo della ricetta dematerializzata, ma il cerchio non è ancora chiuso; manca ancora un tassello, riguarda i farmaci compresi nella tabella B ai sensi dell’art. 14 del DPR 309/90, modificato dal DL 36/2014, per capirci i farmaci sedativi (benzodiazepine) e ipnoinducenti (sonniferi): per questi farmaci la carta sopravvive, eccome!
Vige ancora il Regio Decreto del 1934 (testo unico sulle leggi sanitarie) che impone dispensazione di BZD (benzodiazepine) e di sonniferi tramite ricetta cartacea con timbro e firma olografa del medico prescrivente. E su codesto scoglio s’infrange il tentativo di porre fine alle processioni verso gli ambulatori dei pazienti - per lo più anziani, che di tali farmaci fanno ampio uso - costretti a recarsi dal loro medico per farsi rilasciare la ricetta cartacea, nonostante le software house dei gestionali usati dai medici di famiglia abbiano da tempo predisposto tanto la firma elettronica qualificata da apporre sulla versione dema della ricetta di quei farmaci, quanto per il farmacista un agile strumento on line idoneo ad evitare che il paziente possa usare il promemoria di quella dema illimitate volte presso multiple farmacie.
Osserviamo che da anni i referti di esami di laboratorio come di esami radiologici, le stesse lettere di dimissione dei pazienti quanto i referti di visite specialistiche o i verbali del pronto soccorso siano sottoscritti con firma elettronica e pertanto siano facilmente scaricabili dal web.