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Contro le vecchie norme di legge servono … nuove norme di legge

di Calogero Spada

06 APR - Gentile Direttore,
l’intervento del vicepresidente ANPSE, anche preceduto da altri subitanei interventi pubblici di aderenti alla medesima associazione , altro non fa che confermare alcune ipotesi da me avanzate precedentemente e peraltro non riferite ad ANPSE, ma, in modo alquanto evidente, a carattere esclusivamente generico ed ipotetico.

Pertanto chiunque (soci ANPSE compresi) si identifichi in quelle ipotesi, rivelerebbe in realtà il timore di ogni tipo di critica per un comportamento, o un difetto, su cui si teme che gli altri (ammesso, ma non concesso vogliano farlo) possano “infierire”.
A ciò si aggiunga una certa inesperienza anche interpretativa e anche propriamente tecnica: se non si conoscono particolari, tipici profili psicologici pure invocati o determinati nessi e semantiche, allora sarebbe proprio il caso di essere meglio documentati per evitare di fornire pure troppo facili conferme di quanto soltanto ipotizzato.

Pertanto: nessun irrefrenabile bisogno, nessuna ellittica chiusura, nessuna ipotesi bellicista; al contrario, in ogni mio intervento anche precedente (che forse i membri di ANPSE farebbero preventivamente bene a rivedere), oltre la legittima aspettativa a fornire analisi personali (possibilmente anche esperte) e rendere pubblica una lecita opinione, è perfettamente riconoscibile il costante sprone a non agevolare ulteriormente un vivacchiare nelle purtroppo numerose zone grigie della sanità Italiana, ove spessissimo ed insistentemente si finge di non sapere, di non intendere, di essere incapaci o inadeguati a reagire, ovvero ove ci si limiti ad un agire soltanto sulla base di alcuni elementi della propria cultura e non di tutta la propria cultura.

Ed è proprio accedendo ad importantissime fette della nostra cultura che si evince la spiegazione del mio lecito pensiero, scevro ed assai distante da qualsivoglia «gelosia di bottega»: più volte, anche alla luce di ulteriori sentenze più recenti sul conflitto tra Stato e Regioni a riguardo del tema “competenza salute”, ho espresso le mie ragionate perplessità nel merito della decisione della Corte costituzionale (54/2015) in riferimento della dichiarata incostituzionalità della legge Regionale Ligure 31 marzo 2014, n. 6, che – giusto caso – riguardava l’esercizio libero professionale per i professionisti cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.

E ricordando che il dott. Primerano in quanto ligure dovrebbe essere molto ben informato sulla fattispecie, direi, senza alcuna ombra di dubbio, in una logica di gerarchia delle fonti, che certamente una legge regionale (e soprattutto il giudizio – pur non condivisibile – della Consulta) risulti ben sovra-ordinata rispetto a qualsivoglia c.d. “causa legale pilota” … mi sembra quindi superfluo includere altro per giungere all’inevitabile ed affatto denigratorio corollario, peraltro già per tempo confidato telefonicamente al Presidente ANPSE.

Per quanto alla mia ipotesi di legge popolare, ebbene:
- anzitutto vorrei comprendere meglio siffatte congetturate «forti difficoltà logistiche nel reperimento delle 50.000 firme autenticate», tenuto conto della numerosità degli stessi soli professionisti non medici interessati, computata fino a ben oltre 14 volte il numero di consensi richiesti e della forte economicità del metodo che potrebbe agevolarsi – del tutto gratuitamente – delle medesime strutture pubbliche ove gli stessi titolari della posta in gioco operano (ospedali ed ordini professionali), peraltro a contatto con una anche più vasta (parenti esclusi) pubblica audience;
- non mi sono mai giunte né qualsivoglia dichiarazioni «favorevoli a sottoscrivere, far firmare e sostenere la Legge di Iniziativa Popolare», né alcun particolare plauso o sostegno anche a solo titolo personale a caldeggiare l’ispirazione qui divulgata il 07/12/2020;
- per quanto alle dinamiche tecniche, ricordando, l’obbligatorietà e non doverosità della azione legislativa (e non diversamente, come asserito dal dott. Farris) e ricordando anche che, pur in presenza di un assetto governativo contrario ad un eventuale disegno di legge – come occorso nella vicina Svizzera –, la approvabilità di tali progetti risiede unicamente nella solidità dell’impianto normativo che si va a costruire, oltreché nell’esercizio della mera sovranità, che in Italia sub c. 2 art. 1 Cost. è affidata «al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti», vorrei ulteriormente rimarcare che per il medesimo merito in Italia già sussiste un concorso intellettuale bipartisan, costituito da ben 3 ddl (XVI legislatura): il n. 2146 a firma Minardo, Fallica, Garofalo e Palmieri (PdL); il n. 2355 a firma Di Pietro, Mura e Palagiano (IdV) e il n. 2529 a firma Scandroglio, Patarino, Beccalossi, Biasotti, Carlucci e Gava (PdL); tutti riguardanti l’esercizio della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla l. 43/06, dipendente da amministrazioni pubbliche (Ssn).

Ecco perché non soltanto ho declinato l’offerta del dott. Primerano ad associarmi ad ANPSE, ma continuerò (con ogni diritto) a ritenere che per contrastare le norme di legge sbagliate c’è soltanto un opportuno strumento: la norma di legge.

Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale, Gallarate

06 aprile 2022
© Riproduzione riservata

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