Sostanze dopanti. Dal 1° gennaio 2025 i farmacisti possono trasmettere i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute. L'obbligo riguarda i principi utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2024.
07 GEN -
Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2025, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2024. La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it. I files trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2025. A ricordarlo è il ministero della Salute.
Ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 25 giugno 2024, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:
- Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose; Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
- Quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide).
- Quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale.
- Quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, tramazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2024 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).
- Glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l'inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l'oftalmologica, e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.
- Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
- Il BPC-157, il 2,4-dinitrofenolo (DNP) e gli attivatori della Troponina (Reldesemtiv e Tirasemtiv) sono ora proibiti come S0, secondo una recente rivalutazione e aggiunti nella categoria "S0" a titolo esemplificativo
07 gennaio 2025
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