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Martedì 07 GENNAIO 2025
Sostanze dopanti. Dal 1° gennaio 2025 i farmacisti possono trasmettere i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute. L'obbligo riguarda i principi utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2024.

Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2025, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2024. La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it. I files trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2025. A ricordarlo è il ministero della Salute.

Ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 25 giugno 2024, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:

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