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Nuovi orari di lavoro europei. Ma valgono anche nel privato? Sì

di Claudio Franceschetto e Andrea Bottega

04 NOV - Gentile direttore,

sono un infermiere di Vicenza e avrei un quesito da porvi riguardo i cambiamenti che ci saranno da novembre in vista del termine degli effetti della deroga alla legge 66/2003 in materia di orario di lavoro.
 Lavoro in una casa di cura privata (AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata), e dalle voci che circolano a livello amministrativo e dai cambiamenti alla turnistica non applicati in base alla nuova normativa, sembra che l'Aiop non sia obbligata a rispettare la legge 66/2003.
 
Chiedo gentilmente un suo autorevole parere e ringrazio per la disponibilità.
 
Claudio Franceschetto
 
 
Risponde il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega.
 
Il quesito posto chiede di far chiarezza su tre punti:
1. se il D.lgs 66/2003 si applica ai lavoratori con contratto AIOP;
2. se l’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 20013-bis” (GU n. 261 del 10/11/2014), interessi anche il settore sanitario privato;
3. Se quanto previsto dal D.lgs 66/2003 può essere derogato per la sanità privata (contratto AIOP).
 
Al primo quesito risponde direttamente il dettato normativo. Infatti, l’art. 2 definisce proprio il “campo di applicazione” della disciplina contenuta chiarendo a chi si applica il decreto e a chi non si applica.
Il comma 1 indica che “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.”
 
I commi successivi prevedono altre specifiche per altre tipologie di lavoratori ma non interessano l’ambito sanitario che quindi, dall’entrata in vigore nel 2003 del decreto legislativo, deve rispettare quanto previsto dai successivi articoli in tema di riposi, ferie, pause, orario di lavoro, straordinario, lavoro notturno.
 
Questo è quanto si applica dal 2003. Per il solo settore pubblico e per il solo personale del ruolo sanitario la Legge finanziaria del 2008 ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 17 del D.lgs 66/2003 che prevede la deroga alle disposizioni contenute nell’art. 7 (riposo giornaliero) rimandando alla disciplina contrattuale. Tale comma è frutto delle sanzioni che iniziavano a colpire i dirigenti degli ospedali pubblici per il mancato rispetto della normativa sull’orario di lavoro.
 
Su tale deroga (e per il personale dirigenziale del SSN anche il comma 13 del l’art. 41 del DL 112/2008) è intervenuta la legge 30 ottobre 2014, n. 161 prevedendo il cessare dei suoi effetti a far data dal 25 novembre 2015. Quindi tale norma di reintegro del dettato legislativo del 2003 è prevista per il solo personale del ruolo sanitario pubblico e non interessa la sanità privata per la quale è sempre rimasto in vigore il testo senza deroghe previste da altre leggi.
 
Sulle deroghe al riposo giornaliero (art. 7), alle pause (art. 8), al lavoro notturno (artt. 12 e 13), tuttavia non sono escluse altre possibilità di deroga attraverso la contrattazione. Infatti, lo stesso art. 17 del D.lgs 66/2003 al comma 1 prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
 
Da una consultazione dei contratti nazionali AIOP non risultano alla scrivente accordi di deroga a livello nazionale ma ciò non esclude che a livello di contrattazione territoriale nelle diverse aziende siano presenti accordi attuativi dell’art. 17 comma 1 del D.lgs 66/2003.
 
Sempre in merito al regime derogatorio è bene chiarire, al fine di evitare fraintendimenti con una versione poco coerente con la norma che circola in questi giorni, che l’art. 5 del CCNL del 10/04/2010 del comparto sanità aveva previsto la possibilità di derogare al riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs 66/2003 attraverso la contrattazione integrativa ma tale norma contrattuale è stata espressamente superata proprio dall’art. 14 comma 3 della legge 161/2014 ove si prevede che “nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.”
 
Pertanto anche le strutture AIOP sono soggette alle disposizioni previste dal D.Lgs 66/2003 anche se parte di esse possono essere derogate anche da accordi aziendali la cui presenza si consiglia di verificare ai fini di completa risposta al quesito.
 
Andrea Bottega
Segretario nazionale Nursind

04 novembre 2015
© Riproduzione riservata

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