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Lo “scudo erariale” per gli esercenti le professioni sanitarie

di Antonio Salvatore 

11 NOV - Gentile Direttore,
l’attuale società impone nuovi modelli di governance, essendo la nostra vita caratterizzata da un uso massiccio di tecnologie informatiche, grazie alle quali le informazioni sono sempre più rapide. Una dimensione in cui il “tempo” è un bene prezioso, anche economicamente valutabile.

In settori complessi, caratterizzati da evoluzioni normative e da mutevolezza, nei quali è la “mano pubblica” tenuta a regolare interessi confliggenti, il fattore “tempo” è essenziale.

Ecco perché un legislatore attento alle moderne realtà, ben consapevole dei rischi a cui è esposto il funzionario pubblico, con un provvedimento normativo urgente e dall’efficacia temporanea – ma non troppo – quale il d.l. 16 luglio 2020 n. 76, ha parzialmente depenalizzato le condotte abusive dei pubblici dipendenti, evitando di sanzionare, sotto il profilo della responsabilità amministrativa, le condotte attive dei pubblici amministratori foriere di potenziali danni all’erario pubblico.

Giova ricordare che tale scelta normativa, per la parte che ha determinato la sospensione per circa quattro anni della responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici, è stata ritenuta compatibile con il parametro costituzionale dalla Consulta (sentenza 6 giugno 2024 n. 132).

I Giudici delle leggi, con la richiamata pronuncia, hanno infatti evidenziato che la sospensione della responsabilità erariale per colpa grave ha avuto genesi nel peculiare contesto di crisi economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in cui il legislatore ha inteso contrastare la “paura della firma” e la conseguente “burocrazia difensiva”.

La Corte costituzionale ha ritenuto ragionevole l’applicazione dello “scudo erariale” alle condotte materiali (che si esprimono in atti e provvedimenti), poiché il “male” della “burocrazia difensiva” è in grado di interessare trasversalmente l’intero operato della pubblica amministrazione.

Una “patologia” che riguarda anche gli esercenti le professioni sanitarie, dal momento che la loro funzione è quella della somministrazione di cure che risponde all’unico interesse pubblicistico e costituzionale della garanzia della salute. Una funzione che implica il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari ai diffusi fenomeni della “burocrazia difensiva” (per coloro che sono chiamati ad assumere provvedimenti) e della “medicina difensiva”.

Come noto, con tale locuzione s’intende quel fenomeno caratterizzato da iper-prescrizione di esami, procedure e visite non strettamente necessarie e/o da inappropriati setting assistenziali al solo fine di perseguire un interesse cautelativo del sanitario. Un fenomeno che arreca grave pregiudizio al SSN, impattando fortemente sulle liste d’attesa e sulla spesa sanitaria, oltre che sui pazienti stessi.

Pertanto, sino al 31 dicembre 2024 (salvo ulteriore proroga), il personale sanitario, oltre allo scudo penale, continuerà a beneficiare dello “scudo erariale”, con l’ovvia esclusione delle condotte dolose, poste in essere nell’esercizio delle proprie funzioni, e di quelle lasciate al prudente apprezzamento del Pubblico ministero contabile nell’ambito delle condotte di “malpractice” sanitaria, nelle quali i confini tra illeciti omissivi puri e quelli commissivi mediante omissioni sono difficili da definire.

Un tema, quello della responsabilità erariale, sul quale tuttavia il legislatore dovrà necessariamente e urgentemente intervenire, con provvedimenti stabili, attese le implicazioni sul dilagante fenomeno della “fuga” degli esercenti le professioni sanitarie da alcune specializzazioni e dal SSN italiano.

Antonio Salvatore
Direttore del Dipartimento Salute di ANCI Campania
Vice Presidente della Fondazione Triassi per il Management Sanitario

11 novembre 2024
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