Dall’Ue regole più stringenti per la vendita di sbiancanti per denti. Limiti alle farmacie
I prodotti con una concentrazione di idrogeno compresa tra 0,1% e 6% potranno essere venduti esclusivamente dai dentisti. Gli altri prodotti con una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore allo 0,1% potranno continuare ad essere venduti anche in farmacia.
03 NOV - Dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 30 ottobre 2012, ma è intanto approdata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 ottobre la Direttiva 2011/84 del Consiglio Europeo, che modifica la Direttiva 76/768 relativa ai prodotti cosmetici stabilendo regole più stringenti per la vendita al pubblico di prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti contenenti perossido di idrogeno e altri composti o miscele che liberano perossido di idrogeno, tra cui perossido di carbammide e perossido di zinco.
Nel dettaglio, i prodotti di questo tipo con una concentrazione di idrogeno maggiore dello 0,1 % e non superiore al 6 % potranno essere venduti esclusivamente dai dentisti a cui viene riservata, sotto la loro diretta supervisione, la prima utilizzazione. In seguito, il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.
I prodotti per lo sbiancamento dei denti con una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore allo 0,1 % potranno invece continuare ad essere venduti in farmacia.
03 novembre 2011
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