Cassazione. Farmaci. Il consiglio del farmacista è un obbligo inderogabile se cambia il dosaggio
Informare il paziente quando dispensa un farmaco ad analoga composizione ma diverso dosaggio è un obbligo al quale il farmacista non deve mai sottrarsi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
30 NOV -
La Cassazione con sentenza 1573/2010 ha stabilito l’obbligo per il farmacista di informare il paziente quando dispensa un farmaco ad analoga composizione ma diverso dosaggio.
A prescindere da altre responsabilità del farmacista per aver dispensato un farmaco con dosaggio maggiore rispetto a quello ordinato, risulta particolarmente interessante quanto affermato nella succitata sentenza e cioè il dovere per il farmacista di dare al cliente tutte le informazioni necessarie nell’utilizzazione di un farmaco affinché possa conoscersi la corrispondenza del medicinale prescritto.
Nello specifico la citata sentenza ha affermato la responsabilità di un farmacista per aver consegnato anziché il farmaco prescritto nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia.
Il farmacista si è difeso sostenendo che il cliente poteva leggere le avvertenze nella confezione.
Ebbene la Cassazione ha ritenuto che la responsabilità del farmacista debba essere esclusa solo quando lo stesso si attiene alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta contenente tutte le informazioni necessarie per la dispensazione del farmaco.
L’obbligo di informazione, ormai pacifico per il medico, lo diventa, quindi, anche per il farmacista.
Il nuovo principio di responsabilità per il farmacista acquista dunque un grande interesse per quest’ultimo nei casi in cui gli sia consentito di sostituire il farmaco con altro equivalente.
In particolare, per evitare responsabilità nel caso di danno al paziente, il farmacista dovrà dimostrare di aver chiaramente informato il paziente di eventuali effetti collaterali e di rischi del farmaco: non basterà infatti sostenere che il farmaco sia inserito nella lista di riferimento e che il cliente abbia accettato la sostituzione.
Ebbene, d’ora in poi, il farmacista avrà a che far con un altro rischio professionale ma, ad avviso dello scrivente, la sentenza è anche una conferma e una sottolineatura circa l’attività di consiglio, di suggerimento e di invito a seguire le precauzioni del caso che il farmacista dovrebbe svolgere nella sua posizione di garante del farmaco.
30 novembre 2010
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