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Tar Lazio dà ragione alla Fnomceo, respinto ricorso contro la deliberazione che disciplina degli organi interni  


Il ricorso era stato presentato dal presidente CAO che contestava il potere del Consiglio Nazionale di poter regolamentare le modalità di funzionamento degli organi interni. Ma per i giudici amministrativi la Federazione che ha esercitato correttamente i suoi poteri previsti dalla legge. Anelli: “Il dialogo e non la contrapposizione è la via maestra, evitando situazioni che portino ad una instabilità dell’attività istituzionale”. LA SENTENZA

24 MAG - È stata pubblicata in data 23 maggio 2024 la sentenza del Tar Lazio N. 10415/24 che ha radicalmente respinto il ricorso proposto dal dottor Raffaele Iandolo, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, contro la deliberazione n. 1 del 20/02/2023 approvata dal Consiglio Nazionale con la quale è stato integrato il Regolamento interno della FNOMCeO sulla disciplina degli organi interni della Federazione. A darne notizia il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.

In particolare, il Presidente Cao aveva contestato il potere del Consiglio Nazionale di poter regolamentare le modalità di funzionamento degli organi interni. Invece il Giudice amministrativo ha confermato la totale legittimità dell’operato della Federazione che ha esercitato correttamente i suoi poteri, previsti dalla legge. Non ha quindi leso e prevaricato nessuno, anzi l’operato della FNOMCeO è stato riconosciuto pienamente legittimo e rispettoso dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Si chiude così, per Anelli, “una fase di instabilità determinata da una serie di ricorsi con i quali il Presidente Iandolo ha voluto demandare alla magistratura soluzioni che erano disponibili attraverso il dialogo e il confronto, che nessuno ha mai rifiutato. Una disponibilità concreta con la quale il Comitato Centrale ha sempre messo il Presidente Iandolo e la CAO nazionale nella condizione di poter esercitare compiutamente il suo ruolo, senza alcuna rinunzia o limitazione”.

“Il dialogo e non la contrapposizione è la via maestra per raggiungere gli obiettivi comuni nell’interesse generale dell’Ente, evitando situazioni che portino ad una instabilità dell’attività istituzionale, come la sentenza dimostra”, conclude Anelli.

24 maggio 2024
© Riproduzione riservata

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