Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina il nuovo regolamento del Ministero della Salute. Poche le modifiche al testo apportate a seguito dell'esame da parte del Consiglio di Stato. Il Ministero della Salute si articolerà in 4 dipartimenti e 12 direzioni generali. Ogni Dipartimento sovraintenderà e controllerà l’operato di 3 direzioni generali.
Tra le novità la nascita della Dg delle Emergenze Sanitarie e la Direzione sui corretti stili di vita. Desta qualche perplessità la scomparta della DG per le relazioni europee e internazionali, ridotta a Ufficio di II fascia del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema e dei rapporti internazionali. Soppressione anche della direzione dei sistemi informativi. Infatti, le funzioni di quest'ultima ora sono state affidate al Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio e, in particolare, all’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
I Dipartimenti e le nuove Direzioni generali:
- Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio
Nel Dipartimento vi sono la Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, la Direzione generale della comunicazione, la Direzione generale della vigilanza sugli Enti e degli organi collegiali.
-Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie
Nel Dipartimento vi sono la Direzione generale della Prevenzione, la Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, la Direzione generale delle Emergenze sanitarie
-Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Ssn
Nel Dipartimento vi sono la Direzione generale della Programmazione e dell’edilizia sanitaria, la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Ssn, la Direzione generale dei Dispositivi medici e del farmaco
-Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali
Nel Dipartimento sono ricomprese la Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l’ecosistema, la Direzione generale dell’igiene e della sicurezza alimentare e la Direzione generale della salute animale.
Rimane infine l’Unità per la Missione 6 Salute del Pnrr.
Inoltre, per coordinare il lavoro presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei Capi dipartimento che si dovrà riunire in via ordinaria ogni due mesi o in via straordinaria su richiesta di almeno un dipartimento. Qualora non sia presente il Ministro la Conferenza viene presieduta dal Capo di Gabinetto. Scompare la figura del Segretario Generale.
I capi dei Dipartimenti, il cui incarico è conferito con Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro (saranno sottoposti a spoil system), svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, con decreto del Ministero della Salute, si provvederà all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero potrà essere sottoposta a verifica per accertarne funzionalità ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
Tra le novità la nascita della Dg delle Emergenze Sanitarie e la Direzione sui corretti stili di vita. Desta qualche perplessità la scomparta della DG per le relazioni europee e internazionali, ridotta a Ufficio di II fascia del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema e dei rapporti internazionali. Soppressione anche della direzione dei sistemi informativi. Infatti, le funzioni di quest'ultima ora sono state affidate al Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio e, in particolare, all’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
Approvato anche il nuovo regolamento riguardante gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute.
Il Ministro della salute è "l'organo di direzione politica del Ministero della salute e avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verificando la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione".
Per quanto riguarda gli uffici di Gabinetto, si specifica che il capo di Gabinetto "è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, - ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate". Il Ministro potrà poi nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti giuridici.
Quanto alle segreterie, il capo della segreteria, oltre a dirigere e coordinare la segreteria, coadiuva e assiste il Ministro negli organismi cui partecipa e assolve, su suo mandato, compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Il segretario particolare ha invece il compito di curare l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei compiti politici ed istituzionali connessi al suo incarico. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
Il capo della segreteria tecnica, che assicura al Ministero il supporto tecnico necessario per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attività del Ministro, è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.
Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo - nell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell’ufficio legislativo scelto tra i consiglieri ed esperti giuridici. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.
Il capo dell'ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. Il Ministro può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centoventi unità.
Viene infine disciplinato sia il trattamento economico per questo personale che la funzionalità dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.