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Farmacie. Consiglio di Stato su collocazione nuova sede

I ricorrenti lamentavano la violazione del criterio demografico, che prevede la presenza di una farmacia ogni 3.300 abitanti, nonché il mancato rispetto del criterio dell’equa distribuzione del servizio sul territorio comunale. Per i giudici, l’area in cui si dovrebbe collocare la nuova farmacia si trova su “un’arteria di transito e gli utenti più probabili saranno costituiti da clientela di passaggio e dai residenti dell’abitato limitrofo”. Pertanto la localizzazione appare coerente con l’obiettivo di una equa distribuzione territoriale. LA SENTENZA


29 GEN - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.368/2019, ha respinto il ricorso proposto da un gruppo di farmacisti che chiedevano, nell’ambito del concorso straordinario bandito dalla Regione Veneto, l’annullamento della delibera con cui un Comune aveva istituito la sesta farmacia.

In particolare, i ricorrenti lamentavano l’assenza del parere dell’Azienda ULSS, la violazione del criterio demografico, che prevede la presenza di una farmacia ogni 3.300 abitanti, nonché il mancato rispetto del criterio dell’equa distribuzione del servizio sul territorio comunale. 
 
Quanto alla mancata tempestiva acquisizione del parere chiesto alla Azienda ULSS, i Giudici chiariscono che la tardiva acquisizione del parere, lungi dall’inficiare la validità della delibera, “riveste, invece, efficacia sanante della delibera stessa”. Peraltro, l’Azienda ULSS “concorda esplicitamente e puntualmente con le valutazioni esposte dallo stesso Comune”.

Inoltre, per il Consiglio di Stato, l’area in cui si dovrebbe collocare la nuova farmacia si trova su “un’arteria di transito e gli utenti più probabili saranno costituiti da clientela di passaggio e dai residenti dell’abitato limitrofo”. Pertanto, alla luce dei suddetti elementi di fatto, la localizzazione della farmacia appare coerente con l’obiettivo di una equa distribuzione territoriale.

Il Collegio, ribadendo quanto già sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, ha, infatti, affermato che “nel vigente regime va apprezzata l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale con riferimento, non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale”.

29 gennaio 2019
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