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Ticket. Specialistica e farmaci: ecco le regole nelle Regioni. “Sistema non equo e pazienti fuggono da Ssn”. Il focus Agenas


Tra esenzioni, tariffe fisse, parametri reddituali, prestazione, esenzioni e norme differenti il sistema dei ticket mostra una “variabilità che può determinare condizioni di non equità tra i cittadini in relazione alla residenza”. E per il futuro occorre un “sistema che favorisca anche l’appropriatezza delle prestazioni”. IL FOCUS AGENAS

24 LUG - “Tutte le regioni prevedono sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria ma tali sistemi si differenziano sia in relazione alle prestazioni su cui si applicano, sia in relazione agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere, sia in relazione alle esenzioni previste”. È quanto afferma Agenas in un focus curato da Isabella Morandi sul sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria in cui viene fotografata la normativa attuale regione per regione e ribadisce (VEDI IL DOSSIER DI QS SUI TICKET) il fatto che il sistema dei ticket sanitari è fortemente diversificato e può “determinare condizioni di non equità tra i cittadini in relazione alla residenza, in cui i pazienti sono essere chiamati a corrispondere importi differenti a fronte della stessa prestazione. A rendere ancora meno equo il sistema è l’attuale sistema di esenzioni, talvolta esteso a livello regionale, che riduce il numero di cittadini tenuti a corrispondere il ticket. La conseguenza di ticket elevati, come già alcune evidenze dimostrano, sono rinuncia alle prestazioni ovvero la ‘fuga’ dal Ssn verso strutture sanitarie private, spesso in grado di offrire prestazioni a tariffe concorrenziali rispetto ai ticket”.
 
Nello studio si parla anche di ciò che sarebbe necessario per il futuro. “Il sistema della compartecipazione dovrebbe essere ridefinito, prendendo atto che è al tempo stesso una misura volta a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni e, quindi, di favorirne la richiesta appropriata, ed una misura volta a ottenere un gettito finanziario per le regioni. È indispensabile che il sistema di compartecipazione sia equo, sostenibile e coerente con l’esigenza di assicurare i Lea in tutto il Paese e per tutti i cittadini. Alla ridefinizione del sistema di compartecipazione dovrebbe essere associato un sistema che favorisca l’appropriatezza delle prestazioni, in grado di indirizzare in modo adeguato la domanda mettendo a disposizione dei cittadini corrette informazioni e ai medici prescrittori specifici strumenti di supporto. Tenendo presenti i livelli di consumo estremamente diversificati tra regioni, si può ritenere che il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, attraverso la riduzione dell’erogazione di prestazioni non necessarie, consenta di mantenere adeguati livelli di assistenza”.
 
Per la farmaceutica, le norme nazionali non prevedono forme di compartecipazione, l’importo del ticket è differenziato e modulato in modo variabile nelle singole regioni. In cinque regioni per i non esenti è previsto un ticket per confezione di importo fisso (pari a 2 euro in Piemonte, Lombardia, PA Bolzano, Veneto, Liguria, Puglia) associato ad un costo massimo per ricetta (pari a 4 euro, 6,5 in Puglia). In quattro regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata) è previsto un ticket di importo variabile in ragione del reddito ed associato ad un costo massimo per ricetta, tuttavia sono diversi tra le regioni gli importi previsti (la quota per confezione arriva a 3 euro in Emilia Romagna e Umbria, a 4 euro in Toscana, a 2 in Basilicata). In tre regioni (Lazio, Abruzzo, Sicilia) è previsto un ticket per confezione differenziato in base al prezzo del farmaco ed in tre regioni (Molise, Campania, Calabria) il ticket per confezione è differenziato in base al prezzo del farmaco è associata una quota fissa per ricetta. Nella PA Trento dal 1 giugno 2015 è previsto il pagamento di un ticket pari a 1 euro per ricetta. In altre regioni è l’importo del ticket (totale o parziale) è dovuto anche dagli esenti o da alcune categorie di esenti (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia). In tutte le regioni, incluse quelle in cui non sono previsti ticket, per le prestazioni farmaceutiche è richiesto a tutti i cittadini il pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco acquistato ed il prezzo del farmaco equivalente.
 
Le differenze tra regioni sono ancora più evidenti se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Qui l’importo del ticket che i cittadini sono tenuti a pagare per le prestazioni specialistiche ambulatoriali dipende in ciascuna regione: dalle tariffe regionali delle singole prestazioni, fino al limite massimo ex legge 537/1993 (36,15 euro) o previsto localmente; dalle eventuali misure di compartecipazione aggiuntive eventualmente adottate; dal DL 98/2011 (quota ricetta o misure alternative). Attualmente 4 regioni non applicano la quota ricetta di cui al DL 98/2011 (Valle d’Aosta, PA Bolzano, Basilicata, la PA Trento dal 1 giugno 2015 prevede una quota di 3 euro), 9 regioni (Abruzzo, Liguria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) applicano la quota aggiuntiva per ricetta di 10 euro, le restanti applicano misure alternative alla quota fissa. Le misure alternative sono articolate secondo diverse modalità: in 5 regioni (Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,) la quota ricetta è rimodulata in base al reddito familiare, in 3 regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia) la rimodulazione è basata sul valore della ricetta.
 
Tuttavia, sono differenti sia le fasce di reddito applicate nelle regioni, sia le modalità di calcolo del reddito considerato (in alcune si utilizza il reddito familiare, in altre l’ISEE), sia le fasce di valore delle ricette. Inoltre, alcune regioni prevedono ticket differenziati per alcune prestazioni ad alto costo (es. TAC, RM, PET, chirurgia ambulatoriale). Alla evidente variabilità derivante dall’articolazione del sistema di compartecipazione si aggiunge la variabilità delle esenzioni. A livello nazionale sono previste esenzioni per specifiche condizioni di salute (alcune patologie croniche, specifiche malattie rare, gravidanza, invalidità), per alcune attività di prevenzione (screening per alcuni tumori, test HIV), o per alcune categorie di cittadini individuate in base all’associazione tra condizioni personali, sociali e reddituali (cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico, titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).
 
Le regioni hanno frequentemente esteso le esenzioni previste a livello nazionale a ulteriori condizioni di salute o a ulteriori categorie di cittadini o hanno modificato i limiti di reddito. Ad esempio, in alcune regioni sono esenti tutti i disoccupati, i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità o con contratto di solidarietà, in altre regioni sono esenti dalla partecipazione al costo i figli a carico dal terzo in poi, in altre sono esenti gli infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio o affetti da malattie professionali, i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari, i residenti in zone terremotate.

24 luglio 2015
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