Ancora non operativa la legge 4/2021 per eliminare le violenze di genere sul lavoro
di Domenico Della Porta
Con la legge viene preso atto della pericolosità dei fenomeni di violenza e molestie nel mondo del lavoro a causa delle ripercussioni negative che esse determinano non solo “sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona”, ma anche “sull'organizzazione del lavoro". Anche il DDL 671 ha bisogno di una accelerata per concludere un percorso ancora aperto.
24 NOV - Non basta ad oggi la legge 4/2021 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, per frenare questi fenomeni condannati e messi al bando da tantissimi anni.
Anche il DDL 671 “Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità” comunicato alla Presidenza del senato della repubblica il 18 aprile 2023, ha, infatti, bisogno di una accelerata per concludere un percorso ancora aperto.
“Con la legge 4/2021, entrata in vigore il 29 ottobre 2022 - ha detto infatti l’onorevole
Chiara Tenerini, responsabile nazionale del Lavoro di Forza Italia - viene preso atto della pericolosità dei fenomeni di violenza e molestie nel mondo del lavoro a causa delle ripercussioni negative che esse determinano non solo “sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona”, ma anche “sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività” .
Questa è la ragione per cui, ha precisato la Tenerini, allo scopo di essere il più efficace possibile, la Convenzione appare assai ampia sia nell’oggetto che nei destinatari perché mira a contrastare non solo le molestie (fenomeno, come noto, da tempo oggetto di una attenzione ad hoc nell’ambito del diritto antidiscriminatorio ) ma, addirittura, tutte quelle “pratiche” e “comportamenti inaccettabili” (anche di genere) , messi in atto o solo minacciati che si manifestino (persino una tantum) in occasione del lavoro, o in connessione con il lavoro o comunque scaturenti dal lavoro”.
Con il disegno di legge 671 si intende dare attuazione ai princìpi contenuti nella Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 per introdurre, nel rispetto dei princìpi costituzionali, nonché di quelli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, disposizioni atte a prevenire, reprimere, contrastare ed eliminare la violenza e le molestie poste in essere in occasione di qualsiasi rapporto di lavoro, compresi il lavoro volontario e il lavoro autonomo.
Si interviene,infatti, sul codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, riportando, sotto il concetto di discriminazioni anche le molestie o molestie sessuali in ambito lavorativo e qualifica come molestia sessuale aggravata i casi in cui il rifiuto o l’accettazione delle medesime molestie sessuali costituisca motivo di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione o alla retribuzione o comunque motivo di intimidazione nell’ambiente stesso di lavoro.
Il successivo articolo 2 introduce ulteriori modifiche all’articolo 26 del citato codice concernenti gli obblighi a carico del datore di lavoro, richiedendo che egli assicuri condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordandole con le organizzazioni sindacali dei lavoratori; le pubbliche amministrazioni si avvarranno altresì dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
È poi sancito il principio del mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, nonché l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali, relative alla contestazione e al conseguente accertamento dei fatti: a carico del datore di lavoro scatta l’obbligo di denunciare il fatto entro quarantotto ore dall’accertamento.
Per le denunce delle molestie, nel ddl, si esclude che la lavoratrice o il lavoratore possa essere, a causa della denuncia, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Tra le altre cose si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo adotti uno o più decreti legislativi per il riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, che operano a livello nazionale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzare le competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitare il numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) creare un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione;
e) coordinare l’attività degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
Domenico Della PortaReferente nazionale Federsanità per la salute e sicurezza degli operatori sanitari
24 novembre 2023
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