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Rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile

di Fernanda Fraioli

Mentre il giudice penale ha quale finalità l’accertamento di reati, a quello contabile è riservato l’accertamento di comportamenti illeciti causativi di danno alle risorse erariali che non sono propriamente la medesima cosa, quand’anche generati dai medesimi fatti e dai medesimi soggetti

05 SET -

Se, in sede contabile, i giudici di primo grado decidono di sospendere il giudizio davanti a sé in attesa della definizione di quello penale ed il supremo consesso dei medesimi giudici decide il contrario, ordinando loro di riprendere e proseguire il giudizio, qualche motivazione da esaminare a fondo ci deve, pur essere.

Siamo nell’ambito della campagna vaccinale istituita da un’Azienda Ospedaliera in occasione della quale si consumavano una serie di reati gravi da parte di diversi soggetti, tra cui un infermiere professionale di ruolo.

La condotta illecita – contestata quale contraria ai propri doveri di ufficio – è consistita nella simulazione di almeno 115 inoculazioni di dosi di vaccino anti-Covid 19 disperdendo il relativo materiale sanitario (dose di vaccino, siringa e ago per inocularlo) dietro il ricevimento di somme di denaro da parte di privati cittadini che ne facevano richiesta, direttamente o per il tramite di intermediari, al fine di ottenere illecitamente il documento di avvenuta vaccinazione (c.d. Green Pass), destinato al successivo inserimento nella piattaforma nazionale D.G.C. del Ministero della Salute.

Dalle indagini penali era emerso in particolare che questi avrebbe proceduto effettivamente a quanto contestato, tanto da conseguire la misura della custodia cautelare in carcere quale presunto responsabile dei delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), falsità ideologica (art. 479 c.p.), peculato (art. 314 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Conseguentemente il Procuratore contabile aveva intrapreso la propria azione a tutela dell’erario pubblico per il recupero del danno erariale stimato nella misura di complessivi 14.323,77 euro di solo danno patrimoniale, di cui:

€ 2.218,50 a titolo di danno diretto cagionato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pari al complessivo costo delle dosi di vaccino disperse (di numero non inferiore a 115) a causa della simulata somministrazione delle stesse nei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022;

€ 11.349,35 a titolo di danno indiretto da disservizio, corrispondente al complessivo ammontare dei costi del personale e dei costi diretti e indiretti su quest’ultimi per l’erogazione del servizio di “seduta vaccinale” che l’Azienda sanitaria ha dovuto inutilmente sopportare nei giorni in cui si sono consumate le condotte illecite di cui si tratta e a causa di questi;

€ 755,92 a titolo di danno indiretto da interruzione del nesso sinallagmatico del contratto di lavoro, pari alla sommatoria del trattamento accessorio, calcolato al lordo, ivi compreso quello correlato direttamente e indirettamente allo svolgimento dell’attività vaccinale presso l’Hub vaccinale Covid 19, maturati dall’infermiere nel periodo di pertinenza, mesi durante i quali gli episodi illeciti di cui si è reso autore si sono verificati con maggior frequenza e in maggior numero, e inseriti nelle buste paga dei mesi di febbraio e marzo 2022.

Superfluo rilevare che l’elemento soggettivo contestato è stato il dolo, per avere egli scientemente posto in essere la condotta illecita sopra indicata e di avere, altrettanto scientemente, occultato il compimento del fatto illecito di cui si tratta e il conseguente danno patrimoniale che ne è scaturito, di cui ha accettato come certa la relativa verificazione.

La motivazione addotta dal collegio di primo grado nel motivare la decisione adottata si è basta sull’impossibilità di trarre elementi sufficienti per addivenire ad una ponderata pronuncia sul merito della vicenda controversa, atteso che le risultanze del procedimento penale in corso a carico del medesimo soggetto, si ponevano quali antecedenti logico giuridici per individuare gli elementi essenziali della responsabilità amministrativa a suo carico.

Senza entrare in tecnicismi giuridici legati all’interpretazione dell’art. 106, co. 1 del Codice di Giustizia contabile, il Procuratore della Corte dei conti ha denunciato la mancanza di operatività dello stesso articolo proprio per l’assenza dei connotati di dipendenza e di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico che ne legittimassero la disposta sospensione in attesa della definizione di un altro processo (quello penale), peraltro non ancora iniziato.

Le doglianze del Procuratore contabile sono state ritenute fondate dalle Sezioni Riunite della Corte di conti che, come anticipato, hanno ordinato al giudice di prime cure di riprendere il processo e di definirlo allo stato degli atti che ha reputato – sulla base della giurisprudenza vigente – assolutamente completi e sufficienti alla celebrazione del processo in sede contabile.

Ciò in quanto l’assenza dei due presupposti di legge necessari per l’eventuale sospensione – causa pregiudicante perché avente ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); o necessario accertamento di elemento, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, ad es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l’incidente di falso (art. 14, c.g.c.) – non ne legittimava tale decisione.

Senza contare – circostanza di non poco momento – che nel caso in oggetto a mancare era proprio la concomitante pendenza del giudizio penale che avrebbe potuto avere un carattere pregiudicante rispetto al giudizio contabile, perché non ancora neppure iniziato ma alla fase embrionale delle indagini.

A tal proposito è, comunque, bene ricordare che, anche se il codice prevede un’ipotesi di sospensione laddove la controversia penale assuma carattere di antecedente necessario, in seguito alla riforma del codice penale del 1988, di regola, la causa penale non assume più carattere pregiudiziale per l’avvenuta eliminazione del principio della c.d. pregiudizialità penale e della limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civile e amministrativi che ha sancito la definitiva reciproca indipendenza delle diverse azioni esercitate dai rispettivi giudici nei settori di competenza.

Tanto comporta, nello specifico, che – come da giurisprudenza ormai consolidata – il giudice contabile debba procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l’azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell’effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale.

Ciò significa, allora, che per quanto possa in astratto sussistere un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento penale e quello giuscontabile, nonché sussistere un nesso o una connessione di carattere puramente logico tra i processi, rappresentata dall’incidenza dell’accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, non si giustifica la temporanea sospensione del processo, posto che il giudice contabile può e deve procedere all’accertamento autonomo del rapporto e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere.

Significando, altresì, che, mentre il giudice penale ha quale finalità l’accertamento di reati, a quello contabile è riservato l’accertamento di comportamenti illeciti causativi di danno alle risorse erariali che non sono propriamente la medesima cosa, quand’anche generati dai medesimi fatti e dai medesimi soggetti.

Fernanda Fraioli

Consigliere della Corte dei conti



05 settembre 2023
© Riproduzione riservata


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