Molise. Laboratori di analisi: il Tar annulla la riorganizzazione
Corfermata la posizione del Consiglio di Stato. Tra le motivazioni, il mancato rispetto di un regime transitorio congruo. Il decreto del Molise 11/2017 imponeva alle strutture di laboratorio di costituirsi in aggregazione in appena due mesi. Per i giudici va “tenuto conto della esigua popolazione” del Molise, di “appena 300.000 abitanti che, rispetto alla elevata soglia prestazionale minima prescelta, è destinata ad innescare un processo di aggregazione molto marcato”. LA SENTENZA
14 GIU - Il Tar del Molise conferma la posizione del Consiglio di Stato e con la recente sentenza n. 306/2018 annulla il provvedimento di riorganizzazione della rete dei laboratori molisani.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), ha, in particolare, annullato in parte il DCA n. 11/2017 del N. 00399/2016 REG.RIC. 24.2.2017 e la nota regionale prot. 45378/2017 del 19.4.17 nei limiti di cui in motivazione, e condannato il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise e la Regione Molise, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite pari a 2000 euro, oltre alle spese generali come per legge.
Per i giudici, in particolare, “la scelta di rimodulare la rete dei laboratori di analisi e le concrete modalità attuative prescelte a fini di ottimizzazione del servizio, nella logica propria delle economie di scala sottesa al modello HUB/SPOKE, sono caratterizzate da ampia discrezionalità organizzativa; la discrezionalità tuttavia deve necessariamente essere esercitata secondo ragionevolezza e comunque nel rispetto del quadro regolatorio a tal fine stabilito che, nella specie, prevede espressamente la necessità di un periodo transitorio di adeguamento dell’assetto esistente al nuovo modello. L’accordo maturato in sede di Conferenza permanente prevede infatti che la soglia minima di 200.000 prestazioni debba essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo”.
Tuttavia in Molise si era deciso diversamente, e con il DCA n. 11 del 24.2.2017 si imponeva alle strutture di laboratorio di costituirsi in aggregazione entro il 31.4.2017 e cioè in appena due mesi. Troppo poco per una Regione come il Molise, “tenuto conto della esigua popolazione di appena 300.000 abitanti che, rispetto alla elevata soglia prestazionale minima prescelta, è destinata ad innescare un processo di aggregazione molto marcato, necessario a garantire il raggiungimento del requisito prestazionale e proprio per tale ragione richiede un congruo periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo modello organizzativo”.
Non solo. L’Accordo del marzo 2011 prevede espressamente che la Regione debba anche farsi carico di disciplinare i meccanismi di aggregazione fra strutture di laboratorio, evitando concentrazioni e possibili posizioni dominanti. Ma il DCA n. 11/2017, osservano i giudici, “contiene un mero rinvio ‘alle forme previste dal Codice civile…’ e talune prescrizioni sul regime giuridico di adesione e di recesso, generando una situazione contraddittoria in cui da un lato gli operatori sono costretti ad aggregarsi per raggiungere la soglia minima, dall’altro però non si conoscono le modalità ritenute idonee al fine di ‘prevenire concentrazioni e possibili posizioni dominanti’ e soprattutto non sono noti i requisiti per stabilire chi possa svolgere i compiti del laboratorio di analisi accentrato (essendo ivi disciplinati i parametri dei soli centri di prelievo) e, più in generale, quale sia il modello organizzativo di riferimento della rete (distanze massime tra punti di prelievo e laboratori; tempi massimi di consegna delle provette ecc…)”. Per i giudici anche sotto tale aspetto sussiste dunque la dedotta violazione dell’accordo del 23 marzo 2011.
14 giugno 2018
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