Dopo oltre 50 giorni di acceso dibattito è arrivato questa mattina il via libera definitivo dalla Camera al decreto vaccini. Il provvedimento ora è legge. Dopo la fiducia confermata al Governo ieri notte, l'Assemblea di Montecitorio questa mattina ha approvato il provvedimento con 296 voti favorevoli e 92 contrari. Nel corso della seduta sono stati approvati numerosi Ordini del giorno, mentre il M5S ha ha annunciato la presentazione di una risoluzione sul tema.
Tra le novità introdotte dal provvedimento, il
numero delle vaccinazioni obbligatorie sale da 4 a 10, rispettivamente: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Di queste,
anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella saranno obbligatorie per tre anni. Nel decreto è stata infatti prevista la possibile cessazione dell’obbligatorietà per una o più di queste vaccinazioni sulla base dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.
Nel testo è stato poi reso esplicito che questa obbligatorietà riguarderà anche i minori stranieri non accompagnati, come già evidenziato da tempo dalla circolare attuativa elaborata dal Ministero della Salute. Inoltre, a queste 10 vaccinazioni se ne sono aggiunte
4 "consigliate" e che verranno offerte in maniera attiva e gratuita:
anti-meningococcica B,
anti-meningococcica C,
anti-pneumococcica e
anti-rotavirus.
Prevista poi la possibilità da parte delle Regioni di richiedere nelle gare d'acquisto i vaccini in
formula monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione naturale da parte del minore. Poiché, però, i monocomponenti oltre ad essere di difficile reperibilità sul mercato hanno un costo maggiore rispetto ai vaccini in formula esavalente o trivalente, il loro acquisto potrà avvenire "solo nei limiti delle possibilità del Servizio sanitario nazionale".
Scendono drasticamente le
sanzioni comminabili in caso di mancato adempimento dell'obbligo. Il
tetto massimo, inizialmente di 7.500 euro è ora di 500 euro. Sarà possibile
prenotare gratuitamente le vaccinazioni in farmacia tramite CUP. Stretta sui
prezzi dei vaccini che saranno sottoposti a negoziazione obbligatoria da parte dell'Aifa. Adottate anche misure per avere una
maggiore trasparenza nella vaccinovigilanza: l'Aifa, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, predisporrà e a trasmetterà al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali sia stata confermata un’associazione con la vaccinazione.
La presentazione della
documentazione vaccinale costituirà requisito di accesso solo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ma non per gli altri gradi di istruzione. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione vaccinale dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita da autocertificazioni.
Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale viene istituita l'
Anagrafe nazionale vaccini presso il Ministero della Salute. Previsti, infine,
indennizzi anche per i danneggiati dalle nuove vaccinazioni introdotte dal decreto.
Di seguito una
sintesi articolo per articolo del decreto.
Articolo 1 (Vaccinazioni Obbligatorie). Per assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati diventano bbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
Per gli stessi motivi sopra indicati diventeranno obbligatorie e gratuite anche le seguenti vaccinazioni:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
Decorsi tre anni, si potrà disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più di queste ultime 4 vaccinazioni elencate, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte.
Inoltre, seppur senza obbligo, le Regioni si impegneranno ad offrire in maniera attiva e gratuita le seguenti vaccinazioni:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione
monocomponente o
combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
Annualmente l'Aifa pubblicherà sul proprio sito i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati.
Sempre l'Aifa provvederà, avvalendosi della
Commissione tecnico-scientifica integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss), a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmetterà a sua volta la predetta relazione alle Camere.
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale,
i genitori saranno convocati dall'Asl territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. Se poi, dovesse continuare a non essere rispettato l'obbligo vaccinale, ai genitori verrà comminata una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.
La
Commissione Lea verificherà il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale ed avvierà le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione.
Art. 2. (Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni). A decorrere dal 1º luglio 2017, il Ministero della salute promuoverà
iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto, e per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni. Queste iniziative verranno svolte anche grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio.
Il compito di diffondere le informazioni contenute nel decreto viene inoltre affidato ai
consultori familiari.
Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno inoltre
iniziative di formazione del personale docente ed educativo, e
iniziative di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie.
Per tutto questo è stata
autorizzata una spesa di 200.000 euro per l'anno 2017.
Art. 3. (Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie). I dirigenti scolastici saranno tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore stranieri non accompagnato, a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l'esonero, l'omissione, il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Asl territorialmente competente.
La presentazione della documentazione dovrà essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione, o potrà essere sostituita da un'autocertificazione. In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La mancata presentazione verrà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, invece, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.
Art. 3-bis. (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019).
A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici saranno tenuti a trasmettere alle Asl,
entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni e i minori stranieri non accompagnati. Le Asl provvederanno a restituire gli elenchi
entro il 10 giugnocompletandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero o differimento. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi i dirigenti scolastici inviteranno i genitori dei minori indicati negli elenchi a depositare,
entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse.
Entro il 20 luglio, poi, i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione pervenuta o l'eventuale comunicazione di mancato deposito all'Asl che provvederà agli adempimenti di competenza. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la
decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione non determinerà invece la decadenza dall'iscrizione né impedirà la partecipazione agli esami.
Art. 4. (Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative). I minori per i quali è impossibile essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici comunicheranno all'Asl,
entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Art. 4-bis. (Anagrafe nazionale vaccini). Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà istituita presso il Ministero della salute, l'
anagrafe nazionale vaccini, nella quale verranno registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti impossibilitati a vaccinarsi o già immunizzati, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
L'anagrafe nazionale vaccini raccoglierà i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di
farmacovigilanza. Gli oneri sono stati quantificati in
300.000 euro per l'anno 2018 e
10.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
Art 4-ter (Unità di crisi). Si prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integra gli obiettivi e la composizione revisione dell'Unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme. La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 5. (Disposizioni transitorie). Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata
entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il
31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita da un'autocertificazione; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata
entro il 10 marzo 2018.
Per agevolare gli adempimenti vaccinali, le Regioni potranno provvedere che la
prenotazione gratuita potrà avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).
Art. 5-bis (Aifa liteconsorte). Prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione (di cui alla legge n. 210 del 1992) o ad ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione.
Art. 5-ter. (Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). Per definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a
20 unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri, in posizione di comando da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.
Art. 5-quater (Indennizzi danneggiati). Stabilisce che le disposizioni previste dalla legge n. 210 del 1992 si applichino anche a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.
Art. 6. (Abrogazioni). Con la conversione in legge del decreto verranno abragati:
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419;
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.
Art. 7. (Disposizioni finanziarie). Qui si spiega che al di fuori delle iniziative di comunicazione istituzionali, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-bis (Clausola di salvaguardia). Le disposizioni del decreto saranno applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 8. (Entrata in vigore). Si dispone sull'entrata in vigore del provvedimento statuendo che questa avvenga dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Giovanni Rodriquez