Ecm e Legge Gelli: tutto da rifare?
di Alessia Gonzati
29 SET -
Gentile Direttore,
letto lo
schema del decreto attuativo recante i requisiti minimi delle polizze assicurative voglio porre alla sua attenzione una problematica attinente la non compatibilità dell’art. 3, comma 3 dello schema del predetto decreto – che disciplina l’azione di rivalsa nei confronti dei professionisti sanitari dipendenti o convenzionati vincolandola al rispetto della formazione ECM - con l’art. 12 comma 3 della Legge Gelli/Bianco (n. 24/2017).
Da una lettura congiunta delle due norme a mio parere emerge difatti come l’art. 3 comma 3 del decreto attuativo, nella sua interpretazione letterale, anziché essere la norma di dettaglio dell’art. 12 comma 3 della Legge 24/2017 - di cui dovrebbe indicare limiti e condizioni per l’esperimento dell’azione di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti del proprio assicurato – contenga invece una disposizione in contrasto, ovvero incompatibile, con la stessa norma principale.
Se e in quanto incompatibile con la norma principale l’art. 3 comma 3 del decreto risulta quindi, così come formulato, del tutto inapplicabile rendendo peraltro inapplicabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 6 della Legge 24/2017, la stessa norma riguardante l’esperibilità dell’azione di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti del proprio assicurato disciplinata dall’art. 12 comma 3 citato; l'azione di rivalsa rimane difatti priva di una valida normativa di dettaglio.
Più precisamente, ritengo che detta incompatibilità derivi dal fatto che le due norme sopra richiamate abbiano ad oggetto soggetti e fattispecie giuridiche del tutto avulsi gli uni dagli altri.
La norma di dettaglio (art. 3 comma 3 dell’attuale schema di decreto attuativo) disciplina difatti espressamente le sole “coperture di cui all’art. 10, comma 3 della Legge” (n. 24/2017) – ovvero quelle relative agli esercenti le professioni sanitarie operanti a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, vincolando quello che dovrebbe essere il diritto di rivalsa esercitabile nei loro confronti al mancato adempimento dell’”obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità”.
Differentemente, invece, l’art. 12, comma 3 della Legge 24/2017, quale richiamato dallo stesso art. 3, comma 3, fa esclusivo riferimento, per quanto attiene l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione e la conseguente azione di rivalsa dell’assicurazione stessa nei confronti del proprio assicurato, ai differenti soggetti giuridici di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della Legge 24/2017 (le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e i liberi professionisti).
Per maggiore completezza ritengo a questo punto necessario richiamare le singole norme della Legge 24/2017.
L’art. 10 distingue espressamente tre categorie di soggetti giuridici:
- le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (comma 1);
- i liberi professionisti, ovvero“l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la loro opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3” (comma 2);
- i professionisti dipendenti o convenzionati, ovvero “l’esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private”(comma 3).
A carico di ciascuna categoria di soggetti giuridici lo stesso articolo 10 pone, quindi, distinti obblighi di copertura assicurativa.
-L’art. 12 della medesima Legge 24/2017 nel disciplinare invece, al comma 1, l’azione diretta del soggetto danneggiato – cui è connessa e subordinata l’azione di rivalsa di cui al successivo comma 3 - fa espresso riferimento all'”impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”, con conseguente esclusione dei professionisti sanitari di cui all’art. 10, comma 3.
Quindi, riprendendo le singole norme:
- l’art. 12 della Legge 24/2017 configura l’azione di rivalsa della compagnia di assicurazione contro le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie in regime di libera professione;
- l’art. 12, comma 6 della Legge 24/2017 subordina l’applicazione delle disposizioni dell’art. 12 all’entrata in vigore del “decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
- l’art. 3, comma 3 dello schema di decreto attuativo, come oggi formulato, disciplina nel dettaglio l’azione di rivalsa solo nei confronti degli esercenti la professione sanitaria operanti a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, unici soggetti esclusi dal disposto dell’art. 12.
Quid juris?
A fronte della incompatibilità dello schema di decreto attuativo con le norme della Legge 24/2017 (di cui il decreto stesso si pone evidentemente quale normativa di dettaglio) e del principio gerarchico delle fonti del diritto in base al quale la norma di grado inferiore non può modificare o abrogare quella di grado superiore, derivano, a mio parere, almeno due importanti conseguenze.
La prima è che l’art. 3 comma 3 dello schema del decreto attuativo, se emanato nella sua attuale formulazione, non potrà trovare applicazione nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie operanti a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, in quanto non soggetti alla disciplina dell’azione di rivalsa di cui all’art. 12, comma 3 della Legge 24/2017.
Pertanto non potrà essere esperita nei confronti dei professionisti sanitari dipendenti e convenzionati alcuna azione di rivalsa condizionata al rispetto degli obblighi formativi.
La seconda è che lo stesso art. 12 comma 3 della Legge 24/2017, in assenza di modifiche allo schema del decreto attuativo e quindi di una valida e conforme normativa di dettaglio, rimarrà privo di applicazione nei confronti delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie in regime libero-professionale, come disposto dal comma 6 dell’art. 12 sopra citato.
Con la conseguenza che non potrà nemmeno essere esperita nei confronti di aziende e liberi professionisti l’azione di rivalsa da parte della propria compagnia di assicurazione seguente all’azione diretta del danneggiato.
Personalmente non posso quindi che auspicarmi una riscrittura, conforme alla Legge Gelli/Bianco, dell’art. 3, comma 3 dell’attuale schema di decreto attuativo.
Avv. Alessia Gonzati
Consulente legale Associazione Obiettivo Ippocrate
29 settembre 2019
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