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Standard sicurezza Rm. Servono linee guida condivise

di Direttivo Aitirm

15 OTT - Gentile Direttore,
vorremmo intervenire in riferimento al Decreto Ministeriale sugli “Standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica, sul quale ha preso recentemente posizione anche la Federazione degli Ordini Tsrm-Pstrp. Il decreto ha carattere estremamente generale e non entra nel dettaglio dell'esecuzione delle procedure RM, evidenziando il ruolo cardine del Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell’Efficacia Diagnostica dell’Apparecchiatura RM e dell'Esperto Responsabile della Sicurezza in RM, precisando che le due figure debbano essere un Medico specializzato in Radiologia ed un Fisico o Ingegnere, rispettivamente.
 
Inoltre, prevede che il Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica debba essere un Medico Radiologo, sottolineando il fatto che -nonostante non siano presenti radiazioni ionizzanti- il responsabile della gestione clinica del paziente debba essere uno medico in possesso di laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica o radiologia medica, il quale si assume la responsabilità firmando in calce il questionario anamnestico e consenso all’esame, e a fini  della  qualità e  della  sicurezza  dell'uso   clinico dell'apparecchiatura RM tutti gli esame RM devono  essere  svolti in sua presenza.
 
Lo stesso Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica rimane l'unica figura a cui spetta la presa in carico dell'anamnesi e della valutazione delle possibili controindicazioni.
 
Come già sottolineato nel proprio documento sulla Teleradiologia, AITIRM valuta favorevolmente il fatto che gli aspetti clinici restino di competenza esclusiva del Medico Radiologo: infatti il TSRM in RM si assume la responsabilità della gestione del paziente solo dopo che il Medico Specialista, con le sue specifiche prerogative e competenze, abbia valutato, ove necessario con ogni mezzo a sua disposizione (visita medica, Ecografia, RX e TC), la storia clinica ed abbia escluso ogni possibile controindicazione all'esame RM.
 
Ribadiamo ancora una volta che la ricerca delle controindicazioni alla RM non ha nessuna possibilità di essere standardizzata e che perciò deve essere eseguita da personale medico, che ha la necessaria competenza clinica, con inoltre adeguata esperienza in RM.
 
Assegnare questa valutazione al Tecnico di Radiologia significherebbe incaricarlo di una responsabilità che non è in grado di sostenere: da questo punto di vista, il Decreto Ministeriale tutela la nostra figura professionale contro possibili carichi indebiti e dalla possibilità che il TSRM sia costretto a lavorare nel sito RM senza la presenza del Medico Radiologo, come purtroppo invece sarebbe auspicato da alcuni soggetti Privati in grande e veloce espansione.
 
Ci preme infine ribadire la nostra assoluta convinzione che "Qualità" e "Sicurezza" in RM siano frutto non solo della corretta installazione degli opportuni presidi ma anche della capacità di collaborazione e reciproca fiducia tra le varie componenti del gruppo di lavoro, a partire dalla "triade" Medico-Fisico-Tecnico, in cui ognuno per la propria competenza contribuisce al corretto funzionamento dell'apparecchiatura e alla corretta applicazione delle procedure regimentate dal Regolamento di Sicurezza.
 
In questa logica, d'altra parte, dispiace che ancora una volta la normativa fallisca la definizione del TSRM come professionista autorizzato alla esecuzione dell'esame RM in quanto è professionista sanitario con un corso di studi specializzato in Diagnostica per Immagini, così come il Medico Responsabile dell'esame deve essere un Medico Radiologo sempre in quanto Specializzato di Diagnostica per Immagini.
 
Sfortunatamente, proprio di quest'ultimo punto il documento della Federazione non fa menzione, nonostante una nota di AITIRM del 6 agosto 2018 "Considerazioni Bozza D.M. Standad Sicurezza RM" ne avesse sottolineato la rilevanza.
 
Lo stesso documento della FNOPTSRM-PSTRP segnala inoltre che le Regioni dovrebbero affrontare un rallentamento nei tempi di lavoro a causa del Decreto, supposizione che ci lascia vagamente sorpresi proprio perché esso non entra nei dettagli del flusso di attività né tantomeno introduce nuove norme restrittive dello stesso, lasciandolo sostanzialmente inalterato rispetto al passato: dov'è la necessità di rallentare i tempi di lavoro nei siti RM?
 
In conclusione, la nuova normativa tutela indirettamente la nostra figura, pur non nominandola come unico professionista sanitario autorizzato della RM; quindi dal nostro punto di vista, ad una grave mancanza si allinea un'ottima rassicurazione. Vista la generalità delle indicazioni contenute nella nuova normativa, non vengono affrontati temi fondamentali come ad esempio la buona prassi all'interno di un sito RM, il controllo quotidiano dell'efficienza dell'apparecchiatura e dei servizi annessi, la costanza della qualità delle immagini.
 
Questo può essere di stimolo perché la comunità degli operatori della RM, intesa come l'insieme di tutte le figure professionali coinvolte nel flusso di lavoro, riesca finalmente a strutturare un tavolo di discussione, tra esperti e per esperti, che consenta di giungere alla stesura di linee guida veramente condivise, nelle quali il focus qualità e sicurezza, nell'interesse precipuo di operatori e pazienti, trovi realizzazione operativa. AITIRM è disponibile, come lo è sempre stata, a mettere la propria volontà e le competenze dei suoi soci a disposizione della collettività scientifica e clinica, nell'ottica di perseguire l'interesse pubblico dei cittadini.
 
Il Direttivo AITIRM

15 ottobre 2018
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