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Dry Needling e fisioterapisti. Parliamone seriamente

di Giulio Bonadio e Luigi Di Filippo

15 LUG - Gentile Direttore,
Abbiamo letto con attenzione quanto pubblicato nei giorni scorsi dai dottori Rossi e Giovanardi. Con la presente si intende fornire alcune precisazioni normative.
 
Il profilo del fisioterapista è stato definito con il DM 14.09.1994, n. 741; l’art 1 sancisce che: «1. È individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso di diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita. 2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapie e occupazionali; c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addetta all’uso e ne verifica l’efficacia; d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale».

La legge 26.02.1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, decreta il completo superamento del concetto di “professione sanitaria ausiliaria”.

La legge 10.08.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” sancisce al proprio art. 2 che «gli operatori delle professioni sanitarie nell’area della riabilitazione svolgono con titolarità ed autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali».

Quindi: il fisioterapista è una figura professionale con diploma universitario, ora laurea, abilitante che ha diritto di pratica in autonomia della professione e che può svolgere diagnosi fisioterapica in modo autonomo nell’ambito delle proprie competenze professionali.

La pratica della fisioterapia, qualora sia svolta con riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione di un medico, consente in ogni caso al fisioterapista di elaborare la definizione in autonomia o in equipe la definizione del programma di riabilitazione, di praticare attività terapeutica, di proporre l’adozione di protesi e di verificare l’efficacia del programma di recupero funzionale.

Il fisioterapista ha dunque titolarità di professione ed autonomia nel suo esercizio così come le conseguenti responsabilità.

Negare tutto ciò e ricondurre la figura del fisioterapista nell’ambito delle figure ausiliarie, veicolando questo messaggio al lettore come chiaramente avviene negli articoli citati significa negare la professionalità del fisioterapista ignorando colpevolmente la legge e la storia della professione: si tratta di un messaggio che non deve transitare in quanto non corrispondente al vero.

Del pari le interpretazioni delle norme dovrebbero essere il frutto dell’attività di tecnici e professionisti in grado di svolgerle e non essere il risultato (di buona volontà ma di scientificità dubbia) di esercenti altre professioni.

Per quanto attiene al Dry Needling allo stato esiste un parere del Consiglio Superiore di Sanità che consente ai fisioterapisti di applicare tale tecnica purché a determinate condizioni. Osservando e rispettando tali condizioni la pratica della tecnica del Dry Needling è legittima e giuridicamente corretta.
Il DDL citato è, per l’appunto, un disegno di legge sul quale ogni commento è sterile e gratuito in quanto non si tratta di un atto vincolante e neppure di indirizzo.

L’approfondimento delle questioni riguardanti il Dry Needling potrà essere svolto in modo scientifico e serio in ogni sede che la scienza ed il Legislatore riterranno opportuni, con la partecipazione di tutti gli interlocutori di riferimento, fra i quali certo non potranno mancare l’associazione di categoria dei fisioterapisti, discutendo su letteratura pertinente al tema sempre con confronto costruttivo, senza sovrapposizioni con altre discipline quali l’agopuntura medica che hanno tutta la dignità di una disciplina volta a trattare patologie (ed a tali trattamenti fa riferimento la casistica di decessi citata negli articoli in questione) e che devono essere tenute ontologicamente distinte da una tecnica di applicazione.

Avv. Giulio Bonadio
Dott. Luigi Di Filippo,
Fisioterapista, OMT


15 luglio 2016
© Riproduzione riservata

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