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Odontoiatria. Basta ambiguità nella lotta all’abusivismo

di Giuseppe Renzo

31 MAR - Gentile direttore,
vorrei partire da una piccola notizia di cronaca recentemente riportata dalla stampa che riferiva di un "dentista romano" arrestato per usura con il conseguente carico di diffamazione sulla nostra professione. Un più serio esame ha poi permesso di dimostrare che in realtà il soggetto di cui si trattava era un odontotecnico con relativa rettifica da parte dell'ufficio stampa della Polizia di Stato.

Come si potrà far comprendere all'opinione pubblica la differenza fra la figura dell'odontoiatra, quale legittimo esercente della professione, e quella dell'odontotecnico, che è fabbricante di manufatti, quando perfino le Istituzioni continuano a confondere le due figure?

Non è più possibile attendere ancora una normativa che finalmente chiarisca i termini delle varie questioni con specifico riferimento alla necessità di una riforma dell'art. 348 del C.P. che attualmente punisce in modo irrilevante l'esercizio abusivo della professione 516 euro di sanzione pecuniaria per chi esercita abusivamente una professione mentre l'esercizio di una attività commerciale senza licenza espone il soggetto a multe molto più onerose: ad esempio sono stati irrogati 5.000 euro di multa ad un venditore di palloncini che in una fiera operava senza relativa autorizzazione!.
Si continua, purtroppo, a navigare nel mare di una voluta ambiguità come testimoniano le recenti risultanze riportate dalla stampa in merito all'audizione di fronte alla Commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli odontotecnici.

Affermazioni destituite di fondamento riguardanti la formazione e il profilo del laureato e dell’abilitato all’Odontoiatria e Protesi Dentaria. La verifica dei percorsi di formazione universitaria necessari per la laurea, (occorre soltanto un poco di onestà intellettuale per ammetterlo), deve essere riservata ai responsabili accademici che sono in grado di fornire le corrette e necessarie informazioni: altri interventi, per giunta interessati, non potranno mai essere tenuti in considerazione.

Spetta, infatti, all’Istituzione Università fornire risposte anche alla politica, mentre le rivendicazioni, gli scontri categoriali sono e devono rimanere oggetto di confronti tra associazioni che, in quanto tali, possono perseguire anche obiettivi corporativi.

Il nostro è un compito di ente ausiliario della pubblica amministrazione posto a tutela della salute. Sono quindi obbligato a ripetermi: l’esercizio abusivo della professione Medica è  un danno alla persona e ne pone a rischio la salute individuale e generale.

Il ruolo mi obbliga ancora a non lasciare correre e mettere le cose al loro posto: siamo tutti d'accordo nel condannare e colpire la squallida figura di professionista odontoiatra (volutamente in minuscolo) che funge da  prestanome. L’Ordine opera senza riguardo alcuno e interviene pesantemente come dimostrano i dati forniti dalla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie organo giudiziario di appello nei confronti delle decisioni disciplinari delle Commissioni Odontoiatriche provinciali.

Non è più possibile negare né sottostimare il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione in cui, purtroppo, sono obiettivamente coinvolti molti odontotecnici anche se certamente non è mai corretto generalizzare e criminalizzare una intera categoria. È dunque assolutamente urgente intervenire con le opportune modifiche normative che colpiscano certamente i "prestanome" ma che, nel contempo, abbiano forza e cogenza tali da sanzionare in modo dissuasivo coloro che materialmente, sotto qualsiasi veste, commettano il reato di esercizio abusivo.

Ma c'è di più: il voler collegare strumentalmente questo problema con quello del riconoscimento, attualmente inesistente, dell'odontotecnico come figura sanitaria fa comprendere quanta strumentalizzazione è in atto, mentre si sostiene una impostazione interessata che più volte è stata respinta con ampie argomentazioni.

Non c'è dubbio la normativa è antiquata! Ma come spesso accade assolutamente chiara: mi riferisco all'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n° 1334 "che si badi bene attualmente è pienamente vigente":"Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata".

Questi sono i dati normativi che, ovviamente, non devono impedire un percorso di riforma dell'attuale sistema di formazione degli odontotecnici ma che chiariscono, con solare evidenza, quale è l'ambito dell'attività dell'odontotecnico che nulla può avere a che fare con la prestazione professionale sanitaria.
Ecco quindi che torna attuale quanto proposto tante volte dalla Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO relativamente alla opportunità di modificare il percorso formativo degli odontotecnici inserendolo però negli opportuni contesti tecnico ingegnieristiciche nulla possono avere a che fare con il riconoscimento di una impossibile legittimazione dell'odontotecnico quale professionista della salute.

Questa è la realtà! Possa piacere o no a chi intende distorcerla per interessi corporativi e strumentali: inutile dire che continueremo a "urlare" la verità con la fiducia che, come per fortuna ancora avviene, le motivazioni serie alfine prevalgono sulle interpretazioni parziali ed interessate.
 
Giuseppe Renzo
Presidente CAO-FNOMCeO

31 marzo 2015
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