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Infermieri “specialistici”? Già previsti per legge dal 2006

di Anna Grieco

02 GEN - Gentile direttore,
in riferimento all’articolo del dr. Cavicchi che prende lo spunto dalle dichiarazioni della dottoressa Silvestro, vorrei precisare quanto segue. Precipuamente, la possibilità per gli operatori sanitari delle professioni infermieristiche ostetriche, tecniche della prevenzione e della riabilitazione (nel proseguo denominate per semplicità “non mediche”) di specializzarsi è già prevista nel ns. ordinamento dal 2006.
 
A sostegno di ciò, è scritto, e si cita testualmente, nell’art.6 co. 1 lett. c) della legge 43/06 (che detto per inciso è una delle leggi di riferimento per queste categorie professionali) quanto di seguito indicato: “Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.

Ne discende che il diritto (e lo chiamo proprio così) a specializzarsi per gli infermieri laureati (così come per le altre professioni sanitarie non mediche) è già sancito per legge da ben 8 anni (!). Per quanto riguarda, invece, il co. 566 contenuto in uno degli articoli della Legge di Stabilità, esso in sostanza è volto a superare quelle “criticità” notorie (se ne è parlato tanto anche in questa testata) che erano state solevate da talune categorie mediche in riferimento alle bozze di accordo della Conferenza Stato- Regioni sui suddetti percorsi specialistici: il Legislatore, infatti, ha voluto specificare che, nelle more della formazione post-lauream (inclusi i master specialistici), il professionista sanitario non medico può acquisire abilità/capacità fatte salve le “… competenze dei laureati in medicina e chirurgia (è scritto laureati e non abilitati, ndr) in materia di atti complessi (è specificato complessi, ndr) e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia”.

Per tanto il dr. Cavicchi non faccia troppo il “congetturista”: il co. 566 non nasconde nessun "tranello", ma è il viatico per realizzare una delle grandi incompiute della legge 43/06 (l’altra è l’istituzione degli ordini e degli albi): la formazione post-lauream di tipo “specialistico” delle professioni sanitarie non mediche. Ciò detto, è evidente che l’asserzione di Silvestro (“il 2015 ci porta gli infermieri specialistici”) non rappresenti affatto una considerazione affrettata (sono passati 8 anni dalla L.43/06) né priva di logica giuridica. Piuttosto, ciò che sarebbe da discutere e censuare, è l'ultima stridente proposizione "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Anna Grieco
Insegnante tecnico-pratica 

02 gennaio 2015
© Riproduzione riservata

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