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Fisioterapisti e massofisioterapisti. L'equipollenza ha limiti e regole


In due recenti sentenze, il Tar Campania e la Cassazione hanno affermato che la corretta interpretazione dell’art. 4 della legge n. 42 del 1999 non stabilisce una diretta e assoluta equipollenza tra i due diplomi, bensì solo tra quelli conseguiti prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

04 GIU - Arrivano dal Tar Campania e dalla Cassazione due recenti sentenze sulla discussa e delicata materia dell’equipollenza dei titoli tra fisioterapisti e masso fisioterapisti. E i giudici concordano: non c’è equivalenza assoluta tra i due titoli, ma è subordinata al percorso formativo seguito e, quindi, al fatto che il titolo sia stato conseguito prima della riforma delle professioni sanitarie e, in particolare, dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, come previsto dal Dpcm 26 luglio 2011.

Nel primo caso il Tar Campania, con sentenza depositata il 21 maggio 2012, si è pronunciato sul ricorso proposto da alcuni soggetti, tra cui il Simmas (Sindacato Italiano Massofisioterapisti e massaggiatori sportivi), contro il decreto n. 64 del 26 settembre 2011 del commissario ad acta della Campania che, riformando le procedure prescrittive ed erogative delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa per patologie semplici, escludeva i masso fisioterapisti dal novero dei soggetti qualificati a rendere prestazioni di riabilitazione ai presidi accreditati e dalla relativa formazione professionale.
 
Respingendo il ricorso, i giudici del tribunale amministrativo spiegano, tra le altre cose, che “l'art. 1 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, che ha sostituito la denominazione ‘professione sanitaria ausiliaria’ di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 con ‘professione sanitaria’, ha previsto che «... il campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ... è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali ... ». In attuazione dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 42 del 1999, è intervenuto il D.M. 27 luglio 2000, il quale - sulla base della ritenuta opportunità e necessità di procedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dal citato comma 1 dell'art. 4, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento - stabilisce, all'art. 1, che «i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della riportata tabella, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994 n. 741 del Ministro della Sanità indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base». La sezione A indica il Diploma universitario di Fisioterapista di cui al D.M. n. 741 del 14.9.1994. La sezione B indica tra i titoli equipollenti il titolo di Massofisioteraista - Corso triennale di formazione specifica di cui alla legge 19.5.1971 n. 403”.

“In sintesi – spiega il Tar -, mediante il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (di riordino della disciplina in materia sanitaria) è stato ridefinito il profilo di fisioterapista, quale operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante (cfr. d.m. 14 settembre 1994, n. 741, art. 1, recante regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista). Il d.m. 27 luglio 2000, sull'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione dell'art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42 - ha stabilito la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 14 settembre 1994 n. 741. Da ultimo vale ancora segnalare il d.P.C.M. 26 luglio 2011 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2011), che, nel recepire l’accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ha stabilito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prevedendo la esclusione dalla procedura di valutazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, fra l’altro, i ‘titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42’ (art. 6, lett. g) dell’Accordo citato)”.

“La suddetta normativa, quindi – conclude il Tar Campania - , non prevede l'equipollenza, ‘tout court’, dei diplomi di Massofisioterapista al diploma universitario di Fisioterapista, ma soltanto nei limiti in cui tali diplomi siano stati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992”.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8050 del 22 maggio 2012, si è invece pronunciata sulla legittimità del licenziamento da parte di un Centro di una dipendente con titolo di massofisioterapista conseguito con corso biennale. Citando la sentenza del Consiglio di Stato n. 5225 del 2007, la Cassazione ricorda che “ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato, escludendo l’illegittimità del DI. 27.7.2000, il quale annovera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1992 il diploma di massofisioterapista, solo se conseguito all’esito di un corso triennale, che una corretta interpretazione dell’art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 42 del 1999, di cui il decreto citato costituisce attuazione, porta a disattendere una impostazione secondo cui tutti i titoli preesistenti devono essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione. Nell’esaminare, infatti, la disciplina prevista dalla citata legge n. 42 del 1999, la quale ha disciplinato in modo innovativo e nei confronti di tutte le professioni sanitarie (già definite come ‘ausiliarie’) il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario, ha osservato il Consiglio di Stato che l’equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma è stato conseguito all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso”.

Nel caso dei masso fisioterapisti, proseguono i giudici di legittimità, “la legge 403 del 1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non dettava norme sul relativo percorso formativo, sicché lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, con la conseguenza che i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano, in realtà, fruire di alcun riconoscimento automatico, con piena equiparazione al titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati precisamente normati”.

04 giugno 2012
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