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Assenze per malattia. Prognosi discordanti tra medico curante e medico fiscale. Che fare?

di Giuliana Tasca (Anmefi)

Per evitare discordie sarebbe utile un confronto periodico o almeno occasionale tra i due professionisti. Dalla certificazione di patologie non indennizzabili dall’INPS, come gli infortuni lavorativi non segnalati agli interventi e relative convalescenze di chirurgia estetica. Come anche sulle cure fisioterapiche programmate e preventive in assenza di sintomatologia acuta

14 NOV - La premessa a questo argomento necessita di alcune riflessioni rispetto alla diagnosi certificata dal medico di medicina generale, in ordine alla inidoneità assoluta e temporanea del proprio assistito al lavoro. Trascurando il falso ideologico, che costituisce reato ed è prevedibilmente raro, non sussiste falso con dolo quando il medico certifica in buona fede una “sindrome non obiettivabile”, sulla base dell’anamnesi fornita con inganno dal paziente (sentenza n.5923 del 20 giugno 1994,Cass. sez.2°). La diagnosi è errata, in buona fede e senza dolo, se risulta inattendibile l’interpretazione data per motivare il giudizio clinico.

E’ utile prendere in considerazione separatamente la diagnosi errata e la certificazione in buona fede da dichiarazione ingannevole, al fine di una comprensione di un giudizio discordante tra professionisti in merito alla prognosi della malattia.

La diagnosi errata è un evento difficilmente realizzabile. La consuetudine, tra i medici di famiglia, quando la diagnosi non è semplicemente prelevabile dalla documentazione specialistica, è di certificare sindromi d’organo o d’apparato, sintomi obiettivabili o sospetti in attesa di accertamento. Tuttalpiù esistono, in alcuni casi, alcune certificazioni incomplete ed evitanti a tutela della privacy del paziente, ad esempio le diagnosi di stati ansiosi o depressivi , sintomi frequenti di innesto in una psicosi cronica non menzionata.

La certificazione in buona fede da dichiarazione ingannevole da parte dell’assistito certamente assolve il certificatore, ma non mette al riparo l’assicurato da un controllo a domicilio ad opera del medico fiscale che, tramite comportamenti manifestati dal presunto malato all’atto della visita o sorpresi in abilità motorie prima ancora della visita, può comprendere gli scopi all’origine della simulazione. La discordanza della prognosi , con le dovute premesse , non è sindacabile.

Abitualmente e per tutti gli altri casi la prognosi del curante è congrua, anche se ragionevolmente esuberante a priori. La concordanza tra professionisti non può che sussistere entro i primi giorni dall’esordio di un evento acuto. In tal senso la discordanza prognostica è una definizione scorretta. Essa può concretizzarsi, come sempre avviene, nel contrasto temporale in cui i due professionisti agiscono nel rispetto dei loro ruoli.

I controlli predisposti dall’Inps sono abitualmente orientati a verificare la sussistenza della malattia o la sopraggiunta idoneità negli ultimi giorni fruibili di ristoro, e tale circostanza coincide spesso con l’ultima visita a cui il paziente viene sottoposto. E’ evidente, quindi, che il medico fiscale, ultimo soggetto verificatore, possa rivalutare la prognosi iniziale a distanza di tempo dal suo esordio, certificando l’idoneità constatata o riducendo la prognosi se la guarigione è imminente.

Tale condotta difficilmente evoca malumori nel lavoratore o nel collega certificatore, quando il medico di controllo si affidi a precauzioni anamnestiche di coesistenza o concorrenza di eventuali patologie croniche, quando valuti la specificità della mansione lavorativa, la residualità trascurabile di alcuni sintomi preesistenti, il completamento dell’azione farmacologica, con particolare riferimento agli effetti collaterali sedativi che compromettano le abilità motorie e la prontezza dei riflessi.

Il medico fiscale avrà cura di istruire il lavoratore, in caso di successiva imprevista riacutizzazione di malattia, invitandolo ad informare il proprio medico sull’esito della visita che lo ha reso idoneo al lavoro, al fine di una corretta procedura di certificazione.
In tutti i casi in cui un giudizio di idoneità non sia accolto dal lavoratore è previsto , in via documentale, il suo dissenso e la delega del caso ai colleghi del centro medico legale INPS competente.

Infine un contributo efficace, per evitare discordie, può scaturire da un confronto periodico o almeno occasionale tra medico di medicina generale e medico di controllo, rispetto a certificazioni di patologie non indennizzabili dall’INPS, come gli infortuni lavorativi non segnalati, le malattie professionali, gli interventi e relative convalescenze di chirurgia estetica, in assenza di compromissione funzionale d’organo o di gravi ripercussioni psichiche e relazionali.
 
Ed ancora le cure fisioterapiche programmate e preventive in assenza di sintomatologia acuta e l’astinenza prolungata dal lavoro in attesa di accertamenti strumentali e specialistici, che ecceda esageratamente sulla risoluzione dell’evento acuto.

Tale confronto, tuttavia, sempre auspicato dalla categoria dei medici fiscali, tutt’ora viene percepito da alcuni medici di famiglia come una interferenza nel proprio operato, in un ambito in cui non giova al lavoratore un irrigidimento o la prevalenza di giudizio tra le parti.
 
Giuliana Tasca
Associazione Nazionale Medici Fiscali (ANMEFI)


14 novembre 2016
© Riproduzione riservata

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