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Orario di lavoro e riposo dei medici. Se nel privato accreditato ci si affida alla libera iniziativa

di Fabio Florianello (Anaao Assomed)

Orario di lavoro e turni di riposo dovranno d’ora in poi essere inappellabilmente regolati allo scopo di consentire il recupero psico-fisico di ogni lavoratore, dirigente e non,  per garantire  sicurezza al lavoratore stesso. Ma le norme non riguardano il privato accreditato.

24 OTT - C’è una generale fibrillazione nelle Aziende Sanitarie pubbliche in vista del 25 novembre, data in cui entrerà in vigore la regolamentazione di orario di lavoro e riposi, in applicazione della L. 161/2014.

Com’è noto la norma è tassativa e  recepisce la direttiva europea, a lungo rimasta disattesa, senza possibilità di ulteriori deroghe o modifiche se  non  nei prossimi CCNL, secondo quanto previsto dall’art.  14 della stessa Legge.   

Orario di lavoro e turni di riposo dovranno d’ora in poi essere inappellabilmente regolati  allo scopo di consentire il recupero psico-fisico di ogni lavoratore, dirigente e non,  per garantire  sicurezza al lavoratore stesso. Che in sanità significa anche più sicurezza per ogni paziente.
Questo è il significato della norma.

Le non poche difficoltà di applicazione sono  dovute soprattutto all’attuale consistenza degli organici medici e di tutto il personale sanitario  che un po’ dovunque  hanno subìto negli anni diminuzioni importanti,  causando centinaia  di ore straordinarie, salti di riposo, abolizione dei turni di recupero, rinvii sine die delle ferie.  Oltre a rivelare, se mai ce ne fosse stato bisogno, una sprovveduta organizzazione del lavoro.
Tutto questo non sarà più possibile. Nelle Strutture Pubbliche.

E nel Privato Accreditato? 

La legge 161/2014 prevede che “regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari….” (art. 14 c.2).  E l’art. 41 del DL 112/2008 (convertito nella L. 133)  stabiliva:  “Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale…… non si applicano le disposizioni  di cui agli articoli 4 e 7 del D.L. 66/2003”  sulla durata massima dell’orario di lavoro e  sul riposo giornaliero.   In pratica una deroga per la dirigenza che in seguito  alla L. 161 ora cessa di avere applicazione.
Come si può vedere le disposizioni citate sembrano riguardare  esclusivamente le Strutture Pubbliche. 

Eppure la L.161 all’art. 13 titola “modifiche al decreto 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro”, a rimarcare le norme sulla sicurezza del lavoratore che in sanità  sono anche alla base della sicurezza per l’utenza. E proprio per la sicurezza, l’art. 14 prosegue con “disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”. 

In ogni campo lavorativo e dopo ogni turno di lavoro gli operatori devono poter recuperare  e conservare la propria integrità psico-fisica. Ma soprattutto in sanità. Chi vorrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico  da parte di  un’équipe chirurgica che ha lavorato tutta la notte, che ha saltato il turno di riposo,  che continua a dover rinviare le ferie  o che è costretta da settimane o mesi a  infinite ore straordinarie per coprire i turni e supplire l’assenza di colleghi di cui non c’è stata sostituzione ? o per far fronte ad una carente organizzazione del lavoro?

O il Privato Accreditato è un’oasi di benessere in cui tutto questo non succede, o se non è così, significa che gli operatori  di queste strutture non hanno diritto a nessuna sicurezza e tutela.  E così pure l’utenza che vi si affida.

D’accordo mantenere la propria autonomia giuridica ed amministrativa, d’accordo il riconoscimento della parità a favore della libera scelta dei pazienti, ma regole e requisiti  in funzione della sicurezza non dovrebbero essere presenti e rispettati in tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private? Ma soprattutto non dovrebbero essere indispensabili per poter erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale? E dunque per ottenere autorizzazione ed accreditamento?  

È probabile che molte strutture private accreditate, la cui serietà ed eccellenza è ben conosciuta, applicheranno di libera iniziativa la normativa nazionale impostaci dall’Europa.

Ma in materia sanitaria, mi chiedo, se sia giusto affidarsi semplicemente alla libera iniziativa.

Uno dei recenti 10 punti FNOM per progettare il futuro del SSN ribadisce ad alta voce: “NO ad una politica poco attenta alla sicurezza delle cure”.
   
Fabio Florianello
Presidente Consiglio Nazionale ANAAO Assomed

24 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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