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Farmaci generici. Ecco come cambieranno le ricette dopo la spending review


Dalla Fimmg Lazio una breve guida per spiegare ai cittadini cosa comporterà la norma sui farmaci equivalenti contenuta nel maxiemendamento del Governo alla spending review. “Ora anche i cittadini e i farmacisti possono scegliere il farmaco. Bizzarro, però, che la responsabilità sia solo del medico”.

02 AGO - Arriva dalla Fimmg Lazio una breve guida pratica, dedicata ai cittadini ma anche ai medici, per aiutare a comprendere come cambierà la prescrizione dei farmaci dopo l’approvazione, anche alla Camera, del maxiemendamento del Governo sulla spending review, che contiene la norma molto discussa (art. 15, comma 11-bis) volta ad incentivare l’uso dei generici.
 
Questo il testo della norma: “Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12”, e cioè, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, a fornire, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, il medicinale equivalente a minor prezzo rispetto a quello prescritto.

Ecco come la Fimmg Lazio spiega a cittadini e medici cosa questo comporterà nella pratica quotidiana.

Nel caso di prima prescrizione per patologia acuta o cronica in cui ci si trovi a dover scegliere una sostanza che ha equivalenti nella classe per il medico vige l’obbligo di prescrizione principio attivo su ricetta Ssr.

Nel quotidiano possiamo differenziare 2 casi:
1) prescrizione del principio attivo: il paziente va in farmacia e il farmacista dispensa un farmaco generico a prezzo di riferimento e non paga nulla. Se il paziente decide di acquistare un farmaco griffato con lo stesso principio attivo e paga la differenza.
2) prescrizione farmaco griffato: relazione sintetica sulla ricetta e dizione non sostituibile: il farmacista dispensa quel farmaco ed è vincolato a non sostituirlo.

In sintesi, nel processo decisionale:
- Nel caso che il principio attivo sia prescritto dal medico, chi decide sulla esitazione finale del prodotto farmaceutico è il farmacista.
- Nel caso in cui, nonostante la prescrizione del principio attivo, si preferisca assumere un determinato prodotto con lo stesso principio attivo, chi decide è il paziente.
- Nel caso di eccezioni alla regola, con relazione sintetica e dizione non sostituibile da apporre, chi decide è il medico.

“La cosa bizzarra – osserva la Fimmg Lazio - è che in tutti i casi la responsabilità è del medico, al quale rimane la responsabilità di scegliere solo il principio attivo”.

Per il medico cosa cambia?
“Nel caso di prima prescrizione per patologie croniche o acute per le quali siano disponibili farmaci equivalenti – spiega il sindacato – vige l’obbligo di prescrivere, nel caso di prescrizione su Ricettario Ssr, il principio attivo”.

Eccezione: “Sulla relazione sintetica che riporti la motivazione e dizione “non sostituibile” il farmaco esitato - conclude la nota della Fimmg Lazio - non può essere diverso da quello prescritto. Si paga eventuale differenza di prezzo. Quindi la norma non si applica sulle terapie croniche in atto. E non deve essere effettuato quindi un cambio di terapia. Nel caso in cui un farmaco equivalente scelto dal farmacista NON abbia l’effetto desiderato o determini effetti avversi va compilata o fatta compilare la scheda di segnalazione effetto avverso. Tale compilazione può essere fatta dal medico, dal farmacista o dal paziente”.
 

02 agosto 2012
© Riproduzione riservata

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