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Ecm. I provider “editori” potranno fare pubblicità. Le nuove regole della Commissione nazionale


La Commissione nazionale per la formazione continua ha comunque sottolineato che la pubblicità dei prodotti, loghi o marchi relativi a prodotti di interesse sanitario, derivante dai rapporti contrattuali, deve essere nettamente separata dall’attività formativa ECM e in nessun caso possono essere diffusi, o veicolati anche indirettamente in forma di materiale didattico.

15 DIC - Apertura alla pubblicità delle aziende per quanto riguarda i prodotti editoriali dei provider Ecm che svolgono anche attività editoriale. Lo ha stabilito la Commissione nazionale per la formazione continua.
 
Le nuove regole:
 
1) nell’attività editoriale è consentita la pubblicità di loghi, marchi o prodotti delle imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario effettuata attraverso la conclusione di contratti con le citate imprese aventi ad oggetto la concessione di spazi pubblicitari all’interno della rivista o del manuale. A tale fine, si precisa che l’attività pubblicitaria sopra esposta, per essere conforme alla normativa ECM, deve essere direttamente riconducibile all’azienda avente interesse commerciale in ambito sanitario e l’attività editoriale deve essere tenuta nettamente separata da quella formativa ECM;
 
2) la pubblicità dei prodotti, loghi o marchi relativi a prodotti di interesse sanitario, derivante dai rapporti contrattuali di cui al punto 1, deve essere nettamente separata dall’attività formativa ECM e in nessun caso possono essere diffusi, o veicolati anche indirettamente in forma di materiale didattico, ai discenti di eventi ECM organizzati dal medesimo provider/casa editrice, i prodotti editoriali contenenti la pubblicità di cui al punto 1;
 
3) il provider ECM che sia casa editrice, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1, è tenuto a rendere noti all’Ente accreditante i rapporti contrattuali di concessione di spazi pubblicitari d’interesse sanitario, al fine di consentire l’annotazione nell’Albo dei provider e un costante monitoraggio da parte dell’ente accreditante;
 
4) all’interno dei siti internet delle case editrici, ove vi sia anche il collegamento o la pubblicizzazione degli eventi formativi ECM, è consentita esclusivamente la pubblicità relativa a loghi o marchi delle imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario;
 
5) i provider ECM che svolgono anche attività editoriale sono tenuti a rispettare gli standard di qualità e appropriatezza dei contenuti scientifici, ai sensi dell’art. 63, comma 2, dell’Accordo Stato – Regioni, il quale prevede che "Il provider deve erogare eventi il cui contenuto scientifico è attuale e aggiornato al momento In cui viene fruito dai discenti, anche nel caso In cui si tratti di formazione a distanza".In tal senso è opportuno che anche l'attività editoriale svolta dai provider, seppur diversa da quella accreditata ECM, si caratterizzi per contenuti efficaci, appropriati, scientificamente aggiornati, equilibrati e basati sull’evidenza scientifica.

15 dicembre 2021
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