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Le novità introdotte dal Dlgs 28/2010


13 MAG - A partire dal 20 marzo 2011, non sarà possibile rivolgersi direttamente alla magistratura per le controversie in materia di responsabilità medica se prima non si è cercato di arrivare a una conciliazione. Tanto che, nel caso in cui le parti si presentassero davanti al giudice senza essere prima passati per il tentativo di mediazione, sarà il giudice stesso ad assegnare alle parti l’obbligo di presentare la domanda entro 15 giorni.
E una volta la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare alla conciliazione anche in sede di giudizio di appello.
Sono queste le novità introdotte dal decreto legislativo n. 28/2010 approvato lo scorso 4 marzo dal Consiglio dei Ministri che attua quanto disposto dall’art 60 della Legge 69/2009 in materia di “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” con l’obiettivo di smaltire nei tempi rapidi il crescente numero di denunce civili.
Il provvedimento stabilisce, infatti, che il tentativo di conciliazione non potrà superare i 4 mesi a partire dalla data del deposito della domanda.
Un ruolo fondamentale è assegnato agli “organismi di mediazione” e, di conseguenza ai mediatori. È previsto che le procedure di mediazione possano essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I mediatori invece, iscritti alle liste degli organismi accreditati al registro, devono aver frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Anche i consigli dell’Ordine (di avvocati, medici) possono istituire organismi avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.
Il mediatore incaricato si occuperà di valutare il caso e di formulare alle parti una proposta di accordo (per iscritto) che le parti dovranno comunicare di accettare o rifiutare (sempre per iscritto) entro 7 giorni, oltre i quali la proposta si considera automaticamente rifiutata. Se l’accordo si conclude positivamente, il verbale, dopo essere stato sottoscritto dalle parti e dal mediatore, diviene vincolante e, una volta omologato con decreto dal presidente del tribunale a cui l’organismo conciliatore fa riferimento, diventa esecutivo.
Prevista infine la detrazione fino a 500 euro per le spese dovute all’organismo di conciliazione. A partire dal 2011, infatti, presso il ministero della Giustizia sarà istituito un apposito fondo destinato a coprire le minori entrate derivanti dal credito di imposta concesso a chi ha concluso la controversia tramite conciliazione. Al contrario, chi rifiuta la proposta di conciliazione, anche se risulta vincitrice davanti al giudice, rischia di dover pagare le spese processuali della controparte nel caso in cui, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo, “il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa” a suo tempo rifiutata.



 

13 maggio 2010
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