Covid. Il Governo consegna alle Regioni la bozza di Dpcm: coprifuoco in tutta Italia dalle 22 alle 5, didattica a distanza al 100% per le superiori e capienza trasporti al 50%. Ma per Regioni più a rischio scatta lockdown
Il nuovo Dpcm, infatti, oltre a inasprire alcune delle misure già in vigore a livello nazionale, introduce una classificazione di livello di rischio per le Regioni o per singoli territori superato il quale il ministro della Salute stabilisce un lockdown pressoché totale o in forma più mitigata a seconda se la Rergione interessata si collochi nello scenario 4 o 3 del documento varato all'inizio di ottobre che stabiliva le misure da prendere in base a diversi livelli di crescita dei contagi e di tenuta dei servizi sanitari.
03 NOV - Il Governo ha consegnato alle Regioni (
che in serata hanno formulato le loro contro proposte manifestando "forte perplessità e preoccupazione" sulla bozza), il testo del nuovo Dpcm con le nuove misure per frenare la seconda ondata. Molte le novità rispetto al Dpcm in vigore.
Prima di tutto cambiano le norme a livello nazionale valide in tutte le Regioni con l’anticipazione del coprifuoco dalle 24 alle 22 (fino alle 5 del mattino) e con la possibilità di chiudere le piazze della movida anche per tutto il giorno e non solo dalle 21 in poi.
Novità anche per la didattica che diventa al 100% a distanza per le superiori.
Ridotta anche la capacità di carico del trasporto pubblico prevedendo che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
E infine chiusi i centri commerciali nel weekend e negli altri giorni festivi con esclusione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole siti al loro interno.
Ma la vera novità sulla quale è tuttora fitto il confronto con le Regioni è quella prevista dagli articoli
1bis e
1ter della bozza dove si stabiliscono due livelli di rischio che portano al lockdown parziale o totale le Regioni o i territori che vi rientrano.
In particolare si prevede un livello caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto nel quale rientrano le Regioni o parte di esse che si collocano in
uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”, secondo gli indicatori previsti dal documento “
Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 nonché sulla base del
decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il CTS sui dati monitorati.
L’altro livello è invece caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, dove rientrano le Regioni che si collocano, in tutto il territorio o in parte di esse,
in uno “scenario di titpo 4” e con un livello di rischio “alto”.
A decidere l’eventuale collocazione delle Regioni in uno di questi due livelli sarà
un’Ordinanza del ministro della Salute “sentiti” i presidenti delle Regioni interessate. Sempre con un’ordinanza del ministro della Salute ma “d’intesa” con il presidente della Regione interessata potrà poi essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure del lockdown.
Ma quali sono queste misure?
Per lo scenario 3 con rischio alto si prevede, con efficacia di 15 giorni minimo:
a) divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
c) sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Per lo scenario 4, sempre con livello di rischio 4 e con efficacia sempre di 15 giorni minimo, è invece contemplato:
a) divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
Solo domani l'elenco delle Regioni in lockdown. Per sapere quali saranno le Regioni interessate a queste misure più "dure" bisognerà però aspettare pobabilmente domani quando il Governo avrà sul tavolo i dati più aggiornati del monitoraggio settimanale per fare delle valutazioni più puntuali e basate sulla situazione epidemiologica più recente possibile.
03 novembre 2020
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Governo e Parlamento