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“Le Regioni e le nuove sfide del Regionalismo”. L’autonomia differenziata secondo le Regioni nel documento inviato da Bonaccini al ministro Stefani


"Mentre nelle passate legislature si è pensato di rifondare “lo stato regionale e delle autonomie” ritoccando, anche in riduzione, gli spazi di autonomia legislativa delle Regioni, oggi l’approccio dovrà avere basi radicalmente diverse e mirare più a soluzioni specifiche sui temi del governo territoriale, garantendo comunque i principi di unitarietà, di solidarietà e di coesione sociale". IL DOCUMENTO

23 OTT - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 18 ottobre scorso, ha approvato il documento “Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo”.
 
Il documento è stato poi inviato al ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, dal presidente Stefano Bonaccini "per gli ulteriori approfondimenti in vista del prossimo incontro con gli Assessori regionali".
 
Si riporta di seguito il testo integrale reso noto oggi dal portale web delle Regioni:
 
Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo
La richiesta di attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia secondo quanto previsto all’art. 116, III comma, della Costituzione, costituisce un’ulteriore tappa nell’ambito del processo di decentramento che, dopo aver registrato un rallentamento per effetto della crisi iniziata nel 2008 e della conseguente legislazione di emergenza, sta vivendo una nuova stagione che vede la centralità ed il ruolo propulsivo delle Regioni nel processo di definizione dei nuovi assetti istituzionali.
 
Non a caso, l’attuale Governo sulla scorta del lavoro già intrapreso nella scorsa legislatura, pone come obiettivo prioritario, nell’ottica di un rilancio del regionalismo – la realizzazione di forme di autonomia differenziata da attuare ricorrendo al meccanismo previsto dall’art. 116, comma III, Cost., che consente l’attribuzione alle Regioni di competenze differenziate nell’ambito di tutte le materie di legislazione concorrente e di tre materie di legislazione statale (istruzione, ambiente e giustizia di pace).
 
In questo contesto, ulteriori indirizzi politici toccano direttamente i sistemi territoriali, da un lato, con l’obiettivo di far cessare “le politiche dei tagli”, dall’altro con l’obiettivo di riconsiderare la distribuzione delle competenze amministrative e legislative dell’amministrazione statale decentrata a favore di quella territoriale.
 
Mentre nelle passate legislature si è pensato di rifondare “lo stato regionale e delle autonomie” ritoccando, anche in riduzione, gli spazi di autonomia legislativa delle Regioni, oggi l’approccio dovrà avere basi radicalmente diverse e mirare più a soluzioni specifiche sui temi del governo territoriale, garantendo comunque i principi di unitarietà, di solidarietà e di coesione sociale.
 
Le Regioni, sia quelle interessate a conseguire competenze differenziate, sia quelle che non attiveranno tale percorso, debbono porsi l’obiettivo di rafforzare prima di tutto il sistema delle autonomie territoriali, superandone le criticità emerse in questi anni, poiché condizione essenziale per garantire l’efficacia delle politiche sul territorio è la stabilità delle istituzioni territoriali, sia sotto il profilo organizzativo e finanziario che della rappresentanza politica.
 
Le Regioni pertanto concordano nel riaffermare quei principi che hanno ispirato la propria linea politica, contrari ad interventi disorganici ed emergenziali che si sono succeduti nella lunga stagione di crisi e di legislazione emergenziale.
 
Con tali premesse, le Regioni e le Province autonome concordano sulla necessità di:
- Affermare la centralità e il ruolo propulsivo delle Regioni nel processo di definizione dei nuovi assetti istituzionali volto alla realizzazione della “autonomia differenziata”, individuando un percorso procedurale e uno strumento per tutte le Regioni che vi faranno richiesta;
 
- Assicurare l’attuazione dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, in considerazione delle specificità, delle esigenze e della vocazione territoriale di ciascuna Regione sempre nel rispetto del principio di unità giuridica ed economica dello Stato, di solidarietà sociale per rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, dando piena attuazione ai principi di solidarietà economica e sociale, dignità e eguaglianza dei diritti civili e sociali (artt. 2, 3, 5, 117, 119 C);
 
- Garantire una differenziazione efficiente e sostenibile dando piena attuazione all’art. 119 Cost. e all’art. 14 della Legge n. 42 del 2009, assicurando il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di efficienza e appropriatezza in tutte le Regioni ivi comprese nelle Regioni con minore capacità fiscale, nel rispetto del principio di solidarietà sostenendo il sistema di redistribuzione interregionale delle risorse;
 
- Sostenere, valorizzare e garantire la leale collaborazione tra Governo, Parlamento e Regioni secondo quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 251 del 2016, anche attraverso una revisione dei luoghi della concertazione istituzionale;
 
- Riportare l’attenzione sulla necessità di una revisione della Legge n. 56 del 2014 al fine di completare il riordino in modo organico e consentire alle Province e alle città metropolitane di svolgere le proprie funzioni fondamentali;
 
- Riassegnazione dei risparmi delle Province riservati allo Stato agli enti subentranti nell’esercizio delle funzioni non fondamentali, secondo le sentenze n. 205 del 2016 e 137 del 2018;
 
- Rafforzare e migliorare il ruolo delle Regioni nella programmazione strategica dei fondi europei;
 
- Rafforzare e efficientare le procedure concertative di revisione degli Statuti Speciali;
 
Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra centro e periferia
Questa nuova stagione del regionalismo, che intende dare attuazione al principio di differenziazione, proprio partendo dalla crisi subita dal regionalismo stesso dovuta al pesante contributo al risanamento della finanza pubblica e all’ampio contenzioso tra Stato e Regioni, sarà chiamata sempre di più a coniugare il principio di differenziazione con il principio di leale collaborazione.
Principio di “leale collaborazione” che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, è stato elevato dal piano amministrativo al piano legislativo.
 
Tale principio dovrà svilupparsi mediante la valorizzazione del sistema delle conferenze sedi permanenti di confronto e leale collaborazione nell'attuale e nel futuro contesto istituzionale, idonee a consentire “l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie” (Corte Cost. n. 251). Conferenze i cui lavori dovranno svolgersi in modalità “openness” (pubblicità dei lavori, istituzionalizzazione della sede, appuntamenti nazionali, ecc…).
 
Sarà pertanto necessario:
- Migliorare e rafforzare i meccanismi di raccordo e confronto con il Governo - cooperazione interistituzionale extraparlamentare - compito oggi affidato al Sistema delle Conferenze, anche prevedendone la collocazione presso il Senato;
 
- Prevedere un organismo di confronto e dialogo fra le Regioni ed il Parlamento - cooperazione interistituzionale intraparlamentare – anche in ragione del richiamato ruolo partecipativo delle Regioni ai lavori della Commissione Bicamerale per le questioni regionali, introdotto con la modifica del regolamento di funzionamento del dicembre del 2017.
 
- Proporre, in via preventiva e consensuale, sul piano legislativo la definizione di intese quadro che indichino i contorni e confini tra legislazione statale e regionale.
Un regionalismo che avanza in ossequio di tali principi, attrarrà a sé anche, i principi di unità e perequazione con il fine ultimo cooperativo e non conflittuale.
 
Autonomia finanziaria ex art. 119 della Costituzione e art. 14 Legge n. 42 del 2009 
Il rispetto dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, ex art.119 Cost. e dell’art.14 della Legge n. 42 del 2009, implica, in caso di trasferimento di competenze differenziate, anche il riconoscimento delle correlate risorse finanziarie funzionali all’esercizio delle competenze.
 
Le maggiori risorse ottenute devono avere una correlazione con le ulteriori funzioni riconosciute alla Regione, a cui devono essere stabilmente collegate, sulla base dell’intesa e della conseguente Legge statale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati e degli obblighi informativi nei confronti del Governo.
 
Riguardo alle modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive, la soluzione più immediatamente percorribile tra quelle delineate dall’art. 119 della Costituzione, è conseguentemente quella di prevedere compartecipazioni o riserva di aliquota relativamente a gettito di tributi erariali maturati nel territorio della Regione. Pur tuttavia, elemento imprescindibile del procedimento per il riconoscimento dell'autonomia differenziata deve essere, a pena della violazione dei principi costituzionali in materia, la garanzia del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni con minore capacità fiscale, di modo che, nel rispetto del principio di solidarietà, debba essere adeguatamente garantito il sistema di redistribuzione interregionale delle risorse, per evitare, in caso contrario, un decentramento che aumenti il divario economico tra le Regioni, minando irrimediabilmente non solo il principio di unitarietà e coesione sociale dello Stato, ma anche il concetto stesso di federalismo.
 
In tema di risorse finanziarie infine, le Regioni rilevano la necessità che si preveda nell’ambito di ciascuna intesa Stato-Regione alla istituzione di una apposita Commissione paritetica Stato-Regione per definire l’attribuzione delle risorse in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
 
Verifica della Legge n. 56 del 2014 (Legge “Delrio”) sulle Province
Contemporaneamente, occorre avviare una riflessione sul ruolo e sulle funzioni delle Province, anche tenendo conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 che hanno evidenziato la necessità di riassegnare i risparmi delle Province riversati allo Stato agli enti subentranti nell’esercizio delle funzioni non fondamentali.
 
Sarà necessario affrontare e valutare:
- il ruolo e le funzioni delle Province e la questione della tenuta finanziaria degli enti in relazione alle funzioni fondamentali nonché a quelle conferite dalle Regioni;
 
- la definizione di una metodologia per la rilevazione dei costi e fabbisogni standard e stabilire il servizio minimo che si vuole garantire per ogni funzione.
 
Autonomie Speciali: rafforzamento delle procedure concertative
A complemento dello sviluppo del regionalismo ai sensi dell’art. 116, III comma, della Costituzione, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano rappresentano l’esigenza di un rafforzamento delle procedure concertative di revisione degli Statuti speciali, nonché di consolidamento e di sviluppo dei livelli di autonomia e di competenza – secondo le rispettive condizioni di contesto economico sociale e finanziario – anche valorizzando lo strumento delle norme di attuazione statutaria. Le norme di attuazione devono garantire un più efficace rapporto paritetico tra le Autonomie speciali e il Governo, trovando una più marcata strutturazione procedimentale per conseguire validi e tempestivi risultati. In generale si evidenzia che tali misure si prospettano, tra l’altro, come indispensabili anche per la conformazione del quadro statutario ai disposti del Titolo V della Parte II della Costituzione, come modificato nel 2001.

23 ottobre 2018
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