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Sunshine Act. Magi (Sumai): “Giusto il diritto all’informazione e la prevenzione della corruzione seppur con qualche perplessità”


Il leader del sindacato degli specialisti ambulatoriali in audizione in Affari sociali sul ddl per la trasparenza in sanità ha evidenziato come “il valore delle comunicazioni delle erogazioni 10 euro valore unitario, 100 euro nel corso dell’anno è un valore eccessivamente basso rispetto agli interessi in questione”.

23 OTT - Il segretario generale del Sindacato degli Specialisti ambulatoriali interni (Sumai-Assoprof), Antonio Magi è stato audito questa mattina in Commissione Affari Sociali della Camera in merito alla Pdl “trasparenza in sanità”, ha fatto presente come “il valore delle comunicazioni delle erogazioni 10 euro valore unitario, 100 euro nel corso dell’anno è un valore eccessivamente basso rispetto agli interessi in questione; l’attività formativa per aggiornamento professionale andrebbe espunta dal novero delle comunicazioni esigibili e che il codice deontologico precede norme anticorruzione”.
 
Di seguito il testo dell’audizione
 
Illustre Presidente e Illustri Componenti della Commissione,
ringrazio per l’invito a partecipare a questa audizione e desidero dichiarare che il SUMAI Assoprof (Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria) sottolinea l’importanza della materia in esame per la tutela della salute dei cittadini e per gli stessi operatori sanitari.
 
Questa sigla guarda con favore i due principi su cui poggia la proposta di legge in oggetto, ovvero il “Diritto all’informazione e la prevenzione della corruzione” e in genere le politiche volte a contrastare il conflitto di interessi e a promuovere la trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Pur concordando sulla necessità di un assetto normativo, al fine di conseguire maggiore trasparenza e sicurezza nel delicato e complesso settore della salute, esprimiamo le seguenti perplessità. 
In particolare, in ordine all’articolato della proposta di legge n. 491 rileviamo che il valore delle comunicazioni delle erogazioni: maggiori di 10 euro, valore unitario, 100 euro, valore complessivo, nel corso dell’anno previsto dall’articolo 3 comma 1 lettera a) per il soggetto che opera nel settore salute ;
e un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro per le organizzazioni sanitarie, previsto dall’articolo 3 comma 1 lettera b) è un valore eccessivamente basso rispetto agli interessi in questione e sarebbe opportuno eventualmente prevedere un valore unitario più elevato.
 
In merito all’articolo 3 comma 2, l’attività formativa per aggiornamento professionale, (prevista dal nostro ACN all’art. 38 che ne prevede il finanziamento esclusivamente con fondi contrattuali sottratti alla retribuzione e non sempre totalmente utilizzati dalle Regioni) ci permettiamo di affermare che, stante anche la carenza che viene dedicata dalla PA per l’aggiornamento professionale, andrebbe espunta dal novero delle comunicazioni esigibili per evitare ulteriori appesantimenti burocratici .
 
Per quanto riguarda le prescrizioni farmaceutiche la specialistica ambulatoriale sul territorio, a causa della diversa regolamentazione regionale, presenta una situazione a macchia di leopardo passando dall’impossibilità di prescrivere farmaci e prestazioni, in realtà come la Campania a Regioni dove, insieme agli ospedalieri e ai centri di riferimento Regionale, siamo prescrittori di farmaci sottoposti a piano terapeutico indicando però sempre il principio attivo e mai usando il timbro “non sostituibile” sulle ricette sia cartacee che elettroniche.
 
Vorrei inoltre far presente che come medici siamo tenuti al rispetto del nostro Codice di deontologia medica il quale all’art. 30 norma apposite disposizioni in materia di conflitto di interessi. Mentre l’art. 31 norma e vieta ipotesi di eventuali accordi illeciti nella prescrizione che possa procurare a sé stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.
 
In proposito mi permetto di ricordare che, per gli specialisti ambulatoriali interni, il rispetto del codice di deontologia medico rappresenta un faro come si evince anche dalla recente sentenza del Tar del Lazio sui cosiddetti “tempari”. Il giudice amministrativo infatti, nel rispetto del nostro codice, ha accolto in pieno le nostre istanze dandoci ragione contro il decreto ad acta del Commissario alla sanità.
 
Infine seppur convenzionati ma operanti all’interno delle strutture pubbliche come i medici dipendenti pubblici siamo soggetti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

23 ottobre 2018
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