Legge di Bilancio. Il Senato accorda la fiducia al Governo sul maxiemendamento. Il testo passa ora all'esame della Camera
L'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo con 149 voti favorevoli e 93 contrari. Diverse le misure per la sanità, dall'allegerimento del superticket con un fondo strutturale da 60 mln di euro l'anno al bonus bebè. Dal fondo in favore dei caregiver familiari al via libera alle procedure concorsuali per Agenas, fino al contributo che le società di capitali operanti in farmacia dovranno versare all'Enpaf.
30 NOV - L'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con 149 voti favorevoli e 93 contrari, il maxiemendamento interamente sostituivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge di Bilancio. Il testo passa ora all'esame della Camera.
Di seguito una sintesi di tutte le misure per la sanità già inserite nella manovra del Governo e gli emendamenti approvati.
Art 18 (Bonus 80 euro)
Nel comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi le parole
“24.000 euro” sono sostituite da
“24.600 euro”, e le parole
“26.000 euro” sono sostituite da
“26.600 euro”. Si alzano così gli scaglioni di reddito di chi ha diritto a ricevere il bonus in modo da evitare che questo venga perso a causa dell’aumento dei contratti.
Art 25 (Contrasto alla povertà)
Il beneficio economico del
ReI (reddito di inclusione sociale) non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua
incrementato del 10%.
La quota del
Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali è pari, in sede di prima applicazione, a
297 milioni nel 2018(incremento di 35 mln rispetto a legge di Bilancio 2017), a
347 milioni nel 2019 (incremento di 70 mln) e a
352 milioni a decorrere dal 2020.
Il
Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale è incrementato di
300 milioni di euro nel 2018, di
700 milioni di euro nel 2019, di
665 milioni di euro nel 2020 e di
637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del Fondo è inoltre incrementato di ulteriori
235 milioni di euro nel 2020 e di
263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
La
dotazione del Fondo povertà è determinata in
2.059 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del dlgs n. 147/2017, in
2.545 milioni di euro nel 2019 e in
2.745 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2020. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rei i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro nel 2018, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 ed in 2130 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Art 26 (Welfare di comunità)
Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di
credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale.
Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a
100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (Acri) l’impegno a effettuare le erogazioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato.
Art 30 (Politiche per le famiglie)
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia con una dotazione di
100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Bonus bebè. L'assegno per i nuovi nati sarà di
80 euro per il 2018. Poi, a partire dal 2019, il bonus diventerà strutturale ma scenderà a
40 euro. Fissata a
25.000 euro la soglia Isee per potervi accedere.
Caregiver familiare. Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un ''Fondo per Il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare'', con una dotazione iniziale di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Art 41 (Misure in materia di sanità)
Payback farmaceutico. La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei primi mesi dell’anno 2018 le determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016. L'obiettivo è quello di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback.
Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali (Aic) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione del decreto enti territoriali, relativi al ripiano della
spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.
La necessità di questa soluzione transattiva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiegabile con le prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall’erario derivante dalla soccombenza in giudizio". In ogni caso,
al fine di evitare l’eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all’anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al payback del medesimo anno 2016.
La norma, spiega la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’Aifa dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro impone alla stessa Aifa di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al riguardo si evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa
1.486 milioni di euro. Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa
882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del Lazio. In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa
930 milioni di euro".
Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi. In via spermentale per il triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una migliore organizzazione del Ssn, il Ministero della salute, di concerto con il Mef, avvierà un
monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà effettuato dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza su una o più aree terapeutiche e sarà svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.
L’esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, sarà funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Ssn, ricomprendendo anche la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci
innovativi oncologici.
Proroga deroga tariffe Ismett - Sicilia. Prorogata di un anno, fino al
31 dicembre 2018, la valorizzazione delle tariffe dell’Ismett di Palermo.
Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn. Al comma 1 si spiega come, al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica. A tal fine, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita con Agid, d’intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
Il comma 2 stabilisce che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 1 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Mef e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Questo sistema di gestione rientrerà tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
Edilizia sanitaria. Vengono modificati i termini temporali delle misure contenute al comma 310 della legge finanziaria del 2006. Per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria gli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni, decorsi 30 mesi (in precedenza erano 18) dalla sottoscrizione, si intenderanno risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 36 mesi (in precedenza erano 24) dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.
Registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. Viene istituito il registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie che punta a migliorare la diagnosi, la prevenzione, la cura e la ricerca su questa patologia.
Contributo Enpaf da parte di società di capitali in farmacia. Le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato netto IVA. Il contributo dovrà essere versato all’Enpaf annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Superticket. Viene istituito un
fondo strutturale da 60 milioni l'anno per agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie a specifiche categorie di soggetti vulnerabili. La definizione di soggetti vulnerabili comprenderà le vulnerabilità sociali, legate al reddito, e anche quelle legate a patologie o a soggetti vulnerabili come i minori.
Tariffe strutture ospedaliere. Si punta a far sì che le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza protesica costituiscano riferimento per la valutazione di congruità delle risorse a carico del Ssn, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
Valorizzazione Irccs. L'obiettivo è quello di rimuovere, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del sistema, eventuali provvedimenti normativi tesi a limitare il raggiungimento della piena capacità produttiva degli Irccs.
Agenas. Viene rideterminata la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel numero di
146 unità, di cui
17 con qualifica dirigenziale. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno di personale, Agenas potrà bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di
100 unità di personale, di cui
10 dirigenti di Area III,
80 categoria D a posizione economica base,
7 categoria C posizione economica base e
3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50% per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato da almeno 3 anni presso l'Agenzia stessa.
Contributo ricerca. Viene attribuito un contributo economico a decorrere dal 2018 per l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla
Fondazione italiana onlus per la ricerca sulle malattie del pancreas.
Art 68 (Contributo Regioni a finanza pubblica)
Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a
2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato Regioni. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.
Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario è
ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
a) per
2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
b) per
94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;
c) per
300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.
In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato
In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di
edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
Giovanni Rodriquez
30 novembre 2017
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Governo e Parlamento