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Ddl Omnibus. Via libera della Camera alla riforma Fazio


La Camera ha concluso l'esame finale e ha approvato in prima lettura il ddl del ministro della Salute su sperimentazione clinica, riforma ordini, sicurezza delle cure e altre misure di riforma della sanità. Il testo passa ora al Senato. Molti gli emendamenti approvati. Eliminato l'art. 12 sui nuovi servizi in farmacia. No (con parere contrario del Governo) all'istituzione di un Ordine autonomo per i dentisti. Trovato un compromesso sui direttori scientifici degli Irccs che potranno avere il doppio lavoro ma solo nella loro struttura.

28 SET - Non ci sarà un Ordine degli Odontoiatri. Via anche l'articolo sui nuovi servizi in farmacia. Si dovrà puntare agli studi clinici di genere e istituire anche Master che includano la farmacologia di genere. Cancellato il segreto professionale e d’ufficio sugli eventi avversi e le relative analisi e indagini che le strutture sanitarie metteranno in atto per affrontarli. Ma non saranno assoggettabili a sanzioni disciplinari e professionisti che avranno applicato le linee guida, i protocolli terapeutici e le disposizioni organizzative regionali. I direttori scientifici degli Irccs potranno avere il doppio lavoro ma solo nella loro struttura.
Sono queste le principali novità apportate al Ddl Omnibus del ministro della Salute Ferruccio Fazio appena approvato, con emendamenti, dall'Aula della Camera. L’Assemblea di Montecitorio ha esaminato ieri gli articoli dall’1 al 10 e concluso oggi l’esame degli altri articoli.
Il testo passa ora al Senato.

 
Ecco, in sintesi, le principali modifiche al testo della commissione approvate ieri dall’Aula (clicca qui per leggere il testo e gli emendamenti dei primi dieci articoli votati ieri e quelli votati oggi).

Emendamenti all'articolo 1
Sperimentazione clinica e innovazione in sanità: arrivano le sperimentazioni di "genere" e nuove norme per la Rm
Più attenzione alla medicina di genere. Un emendamento all’articolo 1 prevede infatti che lindividuazione delle modalità per il sostegno all’attivazione o all’ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase 0 e fase I su pazienti e volontari sani, debba essere equamente ripartito tra i due generi.
Anchel’eventuale istituzione di Master in conduzione e gestione di studi clinici controllati dovranno ora includere la farmacologia di genere.
Aggiunto l’articolo 1-bis dedicato alle apparecchiature a risonanza magnetica. L’articolo prevede, in particolare, che l’installazione di dette apparecchiature debba essere autorizzata dalla Regione nel caso di un valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla e dal ministero della Salute (sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’Inail) in caso di valore maggiore. Queste ultime apparecchiature potranno essere installate solo presso i grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), che dovranno presentare domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l’uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
Al ministero della Salute spetterà infine disciplinare le modalità per l’installazione, l’utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d’uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all’intensità del campo magnetico statico.
 
Emendamenti all'articolo 6
Professioni sanitarie. Niente Ordine degli odontoiatri e sanzioni disciplinari per chi applica le linee guida. Saranno validi i crediti Ecm acquisiti all'estero.
L’articolo prevede la delega al Governo per la riforma degli Ordini dei Medici e Chirurghi, Veterinari, Farmacisti e Odontoiatri. Ma proprio un emendamento di ieri, con la soppressione della lettera t) del comma 2, ha affossato definitivamente la possibilità per gli Odontoiatri di vedere istituito un proprio Ordine professionale.
Altra importante novità, l’esclusione dall'assoggettabilità a sanzione disciplinare del professionista che abbia adottato comportamenti in applicazione di linee guida, protocolli terapeutici, disposizioni organizzative emanate dalle regioni nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.
Infine l’Ecm, con l’inclusione dei crediti formativi acquisiti all’estero e riconosciuti dai collegi professionali dei Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’America, del Canada e dell’Australia.
 
Emendamenti all'articolo 9
Sicurezza delle cure. No al segreto professionale e professionale sugli eventi avversi. Cancellato l'obbligo delle strutture di presentare una relazione annuale sui casi.
Cancellato il segreto professionale e d’ufficio sugli eventi avversi e le relative analisi e indagini che le strutture sanitarie metteranno in atto per affrontarli.
Si compie poi un passo indietro nei confronti delle Regioni, cancellando l’obbligo delle strutture sanitarie di presentare ogni anno alla Regione una relazione consultiva sugli eventi avversi che si sono verificati e lasciando che siano le Regioni stesse a definire gli obblighi informativi delle strutture riguardo questi eventi.
Ma nel monitoraggio costatante degli eventi avversi, anche i cosiddetti “quasi eventi”, le strutture dovranno predisporre in modo tempestivo le indispensabili misure di prevenzione anche verificando costantemente orari e giornate di lavoro al fine di assicurare l’adeguatezza del carico di lavoro rispetto al personale in servizio.
Aggiunto, infine, un nuovo articolo: il 9-bis sull’obbligo di contrarre un’assicurazione secondo quanto previsto dal comma 1, art. 132 del Dlgs 209/2005. L’emendamento al Ddl Omnibus prevede infatti che le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione non solo dei veicoli a motore e dei natanti, ma ora anche dell’esercizio della professione medica, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
 
Emendamenti all’articolo 10
Formazione medico specialistica

Approvato il tanto contestato e poi riformulato emendamento per l’assunzione degli specializzandi nelle Ao e strutture del Ssn. Nel dettaglio, l’emendamento prevede che siano definite le modalità, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica ammessi al biennio conclusivo del corso, all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa. Un’ulteriore modifica approvata stamani alla Camera prevee che questo avvenga comunque senza mutamento della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dar in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale né all'instaurazione con lo stesso di alcun rapporto di lavoro. La valutazione finale del medico in formazione specialistica, inoltre, resta di competenza della scuola di specializzazione. Si salvaguardia così il rischio paventato dai sindcati medici e dalle associazione dei giovani medici di “sfruttamento” degli specializzandi a discapito dei medici che sono in attesa di concorso per i posti di dirigente medico che andranno progressivamente liberandosi.
Un ulteriore emendamento prevede poi che l'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi e comporta la graduale assunzione delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.

Emendamenti all’articolo 12
Nessuna novità per i servizi in farmacia

Confermata, con voto dell’Aula, la soppressione dell’articolo 12 che prevede che, oltre agli infermieri, anche i fisioterapisti possano concorrere ai nuovi servizi previsti dal riordino delle farmacie, dove si sarebbero potute effettuare anche prestazioni strumentali, oltre a quelle analitiche già previste.

Emendamenti all’articolo 13
Sanzioni più severe per medici e veterinari che facciano convenzioni co le farmacie

Medici e veterinari, in quanto abilitati alla prescrizione di farmaci, non possano operare all’interno della farmacia, né con essa avere convenzioni per la partecipazione agli utili. Le sanzioni per chi trasgredisce salgono a un minimo di 20mila e un massimo di 100mila euro contro i 5 e 30 mila previsti precedentemente.
 

28 settembre 2011
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