Dopo di noi. Prende il via l’esame in commissione Lavoro al Senato. Chieste modifiche su trust e agevolazioni fiscali
di Stefano A. Inglese
La relatrice, Annamaria Parente (Pd), illustrando il provvedimento approvato dalla Camera ne ha proposto l'adozione come testo base. In tema di agevolazioni fiscali e polizze assicurative: "Andrebbero vincolate e finalizzate". Quanto ai trust: "Occorrerebbe un approfondimento delle tematiche giuridiche e fiscali legate ai vincoli di destinazione". IL TESTO
04 MAR - Ha preso ieri il via in commissione Lavoro e Previdenza sociale al Senato l’esame del ddl sul ‘dopo di noi’ approvato lo scorso mese alla Camera. La relatrice del provvedimento,
Annamaria Parente (Pd), ha proceduto ad illustrare il contenuto del ddl proponendone l’adozione come testo base.
Parente si è soffermata su alcuni profili su cui ritiene necessario un approfondimento. In tema di "progetto individuale", la relatrice ha giudicato necessario armonizzare quanto prevede l'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 con le norme del comma 2 dell'
articolo 1, in particolare sul ruolo da attribuire all'amministratore di sostegno, sulla necessità della predisposizione del progetto durante l'esistenza in vita dei genitori e sull'opportunità del coinvolgimento di tutti gli attori, trustee, amministratori, volontari, associazioni, fondazioni, servizi sociali e sanitari pubblici e privati accreditati, per garantire un reale approccio di assistenza integrata, al fine di mettere al centro la volontà delle persone con disabilità, affinché nulla sia deciso su di loro, ma con loro.
Sottolineata l'urgenza di un'attenta e puntuale collaborazione con le Regioni, che dovranno provvedere ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costituzione e gestione dei servizi e degli interventi innovativi previsti dall'
articolo 4.
Quanto alle agevolazioni fiscali relative alle polizze assicurative, previste dall'
articolo 5, Parente suggerisce: “Andrebbero vincolate e finalizzate”. A tale scopo, prosegue, “occorrerebbe riflettere su un regime tributario agevolato per soluzioni assicurative ad hoc in favore di persone con disabilità”. Con riferimento all'istituzione di trust, spiega la relatrice, “occorrerebbe poi un approfondimento delle tematiche giuridiche e fiscali legate alla costituzione dei vincoli di destinazione, e in particolare sugli istituti previsti nell'ordinamento giuridico italiano che potrebbero essere in linea con le finalità e gli obiettivi della norma; più specificamente, quello previsto all’articolo 2645-ter del codice civile potrebbe agevolare l’effettiva applicazione delle disposizioni in favore delle persone con disabilità e la loro più ampia diffusione, anche in considerazione della sua fungibilità con l’istituto del trust, offrendo così una soluzione alternativa probabilmente anche meno onerosa per le famiglie”. Un ulteriore approfondimento dovrà a giudizio della relatrice riguardare le questioni fiscali collegate alla assegnazione del patrimonio residuo di cui al comma 3 lettera h), a seguito dello scioglimento del trust.
Soffermandosi quindi sull'
articolo 6, che disciplina l'istituzione di trust in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie, a proposito del comma 1, Parente evidenzia in particolare la necessità di un chiarimento sulla portata applicativa delle agevolazioni fiscali ed esenzioni, sottolineando che con il comma 2 si condizionano le esenzioni alla condizione che il trust persegua come finalità l'inclusione sociale. Relativamente alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, e con l’intento di agevolare le famiglie e rendere meno oneroso il ricorso agli istituti ivi indicati, la relatrice suggerisce poi di valutare l’opportunità di specificare che la figura del trustee possa essere rivestita anche dallo stesso disponente, finché in vita. “Tenendo conto della finalità della norma - aggiunge - andrebbe inoltre considerata l’estensione di alcune delle ulteriori agevolazioni fiscali previste per le Onlus anche al trust a favore di persone con disabilità grave”.
Infine, con riferimento alle agevolazioni Imu previste al comma 6 dell’articolo 6 in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei trust, la relatrice nota quindi che, a causa del vincolo di invarianza posto ai Comuni, si corre il rischio di rendere l’agevolazione fiscale di difficile applicazione. Tenendo conto della specifica finalità che viene assegnata ai beni immobili conferiti in trust a favore dei soggetti con disabilità grave, riterrebbe inoltre da valutare l’opportunità di estendere alla fattispecie in esame le agevolazioni Imu previste per la prima casa per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale.
Stefano A. Inglese
04 marzo 2016
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