Decreto Enti Locali. Veneto ricorre alla Consulta contro i tagli sanità. “Avevamo detto che avremmo combattuto e lo abbiamo fatto”
La decisione di ricorrere contro il provvedimento dell'agosto scorso che taglia 2 miliardi e 352 milioni alla sanità è stata presa oggi oggi dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Zaia. Per l’assessore alla Sanità, Luca Coletto “Il ricorso è sacrosanto, per risparmiare sarebbe bastato applicare i criteri e i costi standard”
28 SET - Lo avevano detto e non hanno perso tempo: i 2,352 miliardi di tagli alla sanità sono illegittimi. E così la Giunta regionale del Veneto su proposta del Presidente
Luca Zaia, ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale contro il decreto legge 78 del 19 giugno 2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, che contiene appunto tagli e modalità con le quali le Regioni dovrebbero recuperare questa somma. Perché, come ha sottolineato il Governatore leghista: “Non so nel resto d’Italia, ma qui in Veneto ogni promessa è un debito”.
“Avevamo preso solenne impegno che avremmo combattuto con ogni mezzo contro questi tagli – ha sottolineato Zaia – per difendere il diritto alla salute dei nostri cittadini e puntare l’indice contro l’illegittimità dei tagli, che vanno a colpire indiscriminatamente sia le Regioni virtuose, come il Veneto, sia quelle sprecone, senza applicare i costi standard formalizzati fin dal lontano decreto legislativo 68 del 2011”.
Esistono nel provvedimento, ha ricordato Zaia “numerosi profili di incostituzionalità, che abbiamo a lungo segnalato nel corso dell’iter della questione, e che ci avevano spinto a votare contro l’Accordo con lo Stato in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e a non partecipare poi alla Conferenza Stato-Regioni. Non è quindi vero ciò che va sostenendo il Ministro
Beatrice Lorenzin, e cioè che i tagli sono stati approvati dalle Regioni. Una Regione che disse un no chiaro e forte c’è, senza alcun dubbio: il Veneto! Volevamo tenerci le mani libere, ed ora quelle mani intendiamo affondarle fino in fondo in quella che riteniamo una gravissima ingiustizia nei confronti dei cittadini e delle Regioni che hanno saputo tenere i loro conti in ordine nonostante le mille notissime difficoltà. Scendiamo dalle barricate concettuali e politiche sulle quali ci trovavamo da tempo – continua Zaia – ma solo per portare il contenzioso ai massimi livelli. Siamo convinti di avere ottime ragioni e le difenderemo con le unghie e con i denti sul piano giuridico e della costituzionalità”.
Secondo la Regione Veneto, tra l’altro, la norma nazionale impone di operare un taglio del tutto lineare delle forniture, che contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità ex articolo 3 della Costituzione, dal momento che, a prescindere da ogni definizione di standard di efficienza, che espressamente la norma ammette non esistere, al momento in cui essa dispiega la sua operatività, mette a rischio la garanzia dei servizi sanitari in violazione dell’Articolo 32 della Costituzione (assistenza universalistica), laddove impone tagli anche agli enti che hanno già raggiunto elevati livelli di efficienza.
Nel mirino del ricorso del Veneto, anche la parte riguardante il blocco degli investimenti e le modalità con le quali si intenderebbe arrivare ad una maggiore appropriatezza prescrittiva. Queste disposizioni, secondo la Regione, stabilendo un regìme sanzionatorio per i medici del servizio sanitario regionale, non compensato da una adeguata ridefinizione del regìme di responsabilità civile e penale degli stessi, si pongono in contrasto con i princìpi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento di a cui agli articoli 3, 32,e 97 della Costituzione. E ancora, la norma nazionale violerebbe le competenze regionali, anche autonomamente considerate, di cui agli articoli 117 (II, III e IV comma), 118 e 119 della Costituzione.
“Con un po’ di buon senso del Governo, e un po’ di più coraggio da parte di alcune Regioni, lo scontro giuridico, secondo noi sacrosanto, si sarebbe potuto evitare. Risparmiare si doveva, bastava farlo nel modo corretto, applicando i criteri e i costi standard, come peraltro previsto dalla legge e promesso con la solita dicotomia tra il dire e il fare, sia dal Presidente del Consiglio
Matteo Renzi, sia dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Adesso è tardi. Zaia ha fatto benissimo. Dobbiamo difenderci con tutte le armi possibili dallo sfascio della buona sanità che si sta perpetrando”.
Così l’Assessore alla Sanità del Veneto
Luca Coletto ha commentato la decisione, assunta dalla Giunta. “Dissi in tempi non sospetti, fin dal confronto in Commissione Salute con i colleghi delle altre Regioni – ha aggiunto Coletto – che si andava prefigurando una situazione nella quale sarebbe stata a rischio anche l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come effetto a cascata della mannaia che si voleva far calare indiscriminatamente sulla spesa di chi già aveva dimostrato di saper spendere e chi invece continuava a spendere troppo e male, intaccando così il diritto costituzionale alla salute universalistica in Italia. Ora vedremo cosa ne pensano i Giudici della Consulta, ma sono ragionevolmente fiducioso, perché la Costituzione è prima di tutto il baluardo per la difesa dei diritti del cittadino, e nel caso dei tagli in sanità di violazioni di questi diritti ne vedo più d’una, una più grave dell’altra”.
L’estratto della delibera riguardante il ricorso contro i tagli alla sanità
…Gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9-septies del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, concretizzano in diverse forme un pesantissimo intervento di smantellamento dell’attuale modello di welfare in sanità, introducendo una serie di tagli meramente lineari sulla spesa sanitaria, senza alcuna considerazione né dei costi standard né dei livelli di spesa di regioni virtuose che hanno già raggiunto elevati livelli di efficienza nella gestione della sanità.
In particolare - premesso che l’art. 9-bis pretende di stabilire l’applicazione dei successivi articoli da 9-ter a 9-octies in attuazione delle Intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2015 e 2 luglio 2015, prescindendo dal mancato consenso in tali sedi della Regione Veneto e dal relativo contenzioso costituzionale che questa ha instaurato - l’art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci) stabilisce, al comma 1, lett. a) che per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al decreto legge 78/2015, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere. In questi termini la norma, anche nel suo raccordo attuativo con i commi 4 e 5, impone di operare un taglio del tutto lineare delle forniture che contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost., dal momento che, a prescindere da ogni definizione di standard di efficienza - che espressamente la norma ammette non esistere al momento in cui essa dispiega la sua operatività - impone, mettendo a rischio la garanzia dei servizi sanitari (in violazione dell’art 32 Cost.), la suddetta rinegoziazione anche agli enti del Servizio sanitario che già hanno raggiunto elevati livelli di efficienza e di rapporto qualità/prezzo nelle forniture. Essa si pone quindi in contrasto con gli artt. 5, 117, II, III e IV comma, riguardo sia al corretto esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e alla garanzia dei Lea, sia alla competenza regionale in materia di tutela della salute, nonché con gli art. 118 e 119 Cost., e con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione nel combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost., la cui lesione si riflette sulle competenze costituzionali garantite alla Regione. Viene inoltre violato il principio di leale collaborazione di cui all’art.120 Cost., dal momento che nessuna forma di intesa viene prevista al riguardo.
Il medesimo art. 9-ter, comma 1, alla lett. b), anche nel suo raccordo attuativo con i commi 8 e 9, obbliga in termini analoghi, ovvero senza la preventiva definizione di adeguati standard di efficienza che possano fornire un parametro, in via generale e indiscriminata gli enti del Servizio sanitario nazionale a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso. Valgono al riguardo gli stessi motivi di incostituzionalità sopra indicati riguardo al comma 1, lettera a), in merito alla violazione degli artt. 3, 5, 32, 97, 117, II, III e IV comma, 118, 119 e 120.
L’art. 9-ter, comma 2, dispone inoltre che le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Valgono al riguardo gli stessi motivi di incostituzionalità indicati riguardo all’art. 9 ter, comma 1, lettera a), in merito alla violazione degli artt. 3, 5, 32, 97, 117, II, III e IV comma, 118, 119, 120 Cost.
Il comma 3 dell’art. 9-ter, nel declinare l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, conferma l’irragionevolezza delle disposizioni impugnate e si dimostra esso stesso irragionevole dal momento che prevedendo che il Ministero della salute metta a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel sistema informativo sanitario non fa discendere da questa indicazione alcuna deroga all’obbligo comunque generalizzato di rinegoziazione. Ne discende quindi una violazione dell’art. 3 Cost. che si riflette sull’autonomia costituzionalmente garantita dall’art.117, III e IV comma, alla Regione in materia di tutela della salute.
L’art. 9-quater, al comma 1, prevede che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Al comma 2 dispone poi che le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell'assistito; al comma 4 stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni del suddetto decreto ministeriale. Al comma 5 stabilisce poi che in caso di comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale, l'ente adotti nei confronti del medico prescrittore una riduzione del trattamento economico accessorio e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale. Il comma 6, infine, dispone che la mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.
Tali disposizioni, stabilendo un regime sanzionatorio per i medici del servizio sanitario regionale non compensato da una adeguata ridefinizione del regime di responsabilità civile e penale degli stessi, si pongono in contrasto con il principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione la cui violazione ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione in tema di tutela della salute e organizzazione del sistema sanitario ai sensi degli artt.117, III e IV comma, e 118 Cost. Inoltre, dal momento che le condizioni di erogabilità sono definite con un mero decreto ministeriale risulta altresì violato l’art.117, III comma della Costituzione.
L’art. 9-quater, al comma 7, secondo la stessa modalità di taglio lineare delle precedenti disposizioni, impone che le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscano i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per l'anno 2015 obbliga a rideterminare il valore dei relativi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014. La norma, anche in questo caso stabilendo un obbligo di riduzione della spesa in modo generale e indiscriminato senza il riferimento di alcuno standard di efficienza che possa costituire un adeguato parametro, si pone pertanto in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost., con gli artt. 5, 117, II, III comma, riguardo al corretto esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e alla garanzia del Lea, nonché del rispetto alla competenza regionale in materia di tutela della salute, nonché con gli artt. 118 e 119 Cost., e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 e 97 Cost, la cui lesione si riflette sulle competenze costituzionali garantite alla Regione. Viene inoltre violato il principio di leale collaborazione di cui all’art.120 Cost., dal momento che nessuna forma di intesa viene prevista al riguardo.
L’art. 9-septies (Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale) al comma 1 riduce in via permanente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015 e al comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, “al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza”, possano comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario. Tale disposizione costituisce l’esito finale delle disposizioni e del procedimento previsto dall’art. 1, comma 398, lett. a, b e c), comma 414 e comma 556 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che questa Regione ha già puntualmente impugnato per violazione degli articoli 3, 32, 97, 117, II, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all’art.120 Cost.
Pertanto, i suddetti commi dell’art. 9-septies, si presentano come il precipitato finale di un procedimento statale di taglio lineare della spesa sanitaria adottato in assenza di qualsiasi riferimento ai costi standard che invece, ai sensi del d. lgs. n. 68 del 2011, articoli da 25 a 32, dovrebbero costituire il riferimento per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. Essa pertanto è destinata ad incidere in modo permanente e indiscriminato non solo sulle realtà inefficienti, dove elevato è il livello di spreco e alta la possibilità di razionalizzazione, m anche su quelle realtà efficienti, dove minimo è il livello di spreco e quindi estremamente complessa la possibilità di una ulteriore razionalizzazione della spesa senza mettere a repentaglio la garanzia dei Lea. Essa si pone pertanto in contrasto con gli articoli 3, 5, 32, 97 ridondando in una violazione delle competenze regionali, anche autonomamente considerate, di cui agli articoli 117, II, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all’art.120 Cost. Ma non solo. La norma, determinando scollamento tra un livello di finanziamento che viene pesantemente ridotto e una determinazione dei livelli essenziali che non è stata rivista da parte dello Stato, si pone altresì in contrasto con quanto stabilisce l’art. 5, let. g) della legge cost. n. 1 del 2012 e dell’art 11 della legge n. 243 del 2013 sulla necessità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti sociali nelle fasi avverse del ciclo economico.
28 settembre 2015
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