Stop Opg: "Si concluda al più presto iter approvazione decreto legge in disussione alla Camera"
Dopo l'approvazione del testo al Senato, il Comitato Stop Opg sottolinea alcuni passaggi considerati particolarmente positivi. In primis la verifica sull'attuazione delle nuove norme da parte delle Regioni e l'obbligo dei programmi di dimissione.
06 MAG - “Ci auguriamo che l’iter si concluda presto e bene, così da far scattare il conto alla rovescia per la chiusura degli Opg e attuare le nuove norme”. E’ l’auspicio espresso dal Comitato Stop Opg dopo il voto del Senato sul decreto legge 52/2014 che ora è passato all’esame della Camera.
Il Comitato propone poi un’analisi delle novità sin qui introdotte dal testo.
1. Verifica e commissariamento
Tra sei mesi c’è la verifica (Ministeri Salute e Giustizia e Comitato paritetico interistituzionale Opg) sull’attuazione da parte delle Regioni delle nuove norme. I programmi regionali devono dimostrare che entro il 31 marzo 2015 gli OPG saranno effettivamente chiusi. Altrimenti scatta subito il commissariamento per le regioni inadempienti.
2. Regioni possono rivedere programmi Rems a favore dei servizi di salute mentale
Dati i tempi, giustamente, così stretti, è previsto che le Regioni possano rivedere i programmi sulle Rems, riducendo i posti e re-investendo i finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale. Le Rems, se le nuove norme sono applicate correttamente, diventano una soluzione quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le misure alternative all’internamento e quelle relative alla pericolosità sociale Perciò insistiamo affinché le Regioni rivedano i loro programmi.
3. Obbligo dei programmi di dimissione
Entro 45 giorni dall’approvazione della legge, le Regioni devono trasmettere a Governo e a Magistratura i programmi di dimissione degli attuali internati in Opg (al 1.4.2014), motivando le ragioni che dovessero impedirle (e comunque l’internamento è eccezionale e transitorio)
.
4. Di norma si adottano misure alternative all’internamento
Il giudice, anche di sorveglianza, adotta misure alternative al ricovero in Opg, salvo eccezioni, anche per misure provvisorie e per dimissioni. Perciò sarà importante che Regioni (Asl e loro servizi) e Magistratura stabiliscano protocolli di collaborazione.
5. Non si attribuisce la pericolosità sociale perché la persona è emarginata o lasciata senza cure
Le condizioni economico sociali dell’individuo e la mancanza del progetto terapeutico individuale non possono più motivare la pericolosità sociale e quindi l'internamento, e non giustificano più le proroghe. Oggi invece un malato proprio perché è senza cure e abbandonato dai servizi spesso può essere valutato socialmente pericoloso. Lo stesso spesso accade ad un malato povero, emarginato, senza casa che può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e può così finire in Opg. Con le nuove norme non dovrà più succedere che l’internamento in Opg e le proroghe della misura di sicurezza si adottino per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio o per la condizione di svantaggio sociale della persona.
6. Limite alla durata delle misure di sicurezza: stop ergastoli banchi
La durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato (massimo edittale). Quindi c’è un limite alle proroghe e uno stop ai cosiddetti ergastoli bianchi.
7. Tavolo monitoraggio Opg
Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge, viene istituito un Tavolo per il superamento degli Opg, che relaziona al Parlamento.
06 maggio 2014
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