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Ddl concorrenza. Stop alle nuove regole per l’accreditamento e gli accordi contrattuali con il Ssn per le strutture private. Ok a sospensione per due anni


a sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato regioni, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026. Inoltre si introduce la possibilità di commercializzare anche il sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato. IL TESTO

25 NOV -

Prenderà il via oggi l'esame dell'aula della Camera sul disegno di legge sulla concorrenza. Il testo, modificato in commissione Attività produttive, prevede all'articolo 35 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo è volto a sospendere l’efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Ssn. La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato regioni, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026.

Più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell’accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale. La norma precisa, infine, che la sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale (Trac) che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 13 dicembre 2026.

Infine l’articolo 37, anch'esso introdotto durante l’esame referente, novella la normativa vigente in tema di lavorazione del plasma italiano derivante dalle donazioni di sangue da parte di donatori volontari non remunerati, introducendo la possibilità di commercializzare anche il sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato. La modifica è dichiaratamente volta a evitare una possibile procedura d’infrazione, essendo diretta a rimuovere i limiti attualmente esistenti relativamente alla possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni italiane per la lavorazione del plasma, limiti che attualmente non ammettono alcune aziende europee con stabilimenti in Stati dove il plasma è ceduto a fini di lucro in regime di libero mercato.



25 novembre 2024
© Riproduzione riservata
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