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Decreto Flussi. Esercizio temporaneo in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero esteso fino al 2027


Slitta di ulteriori due anni il termine entro il quale è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Contestualmente, viene prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. IL TESTO

25 NOV -

Al via oggi in aula alla Camera l'esame del decreto flussi. Per quanto riguarda la sanità, all'articolo 2 comma 8-bis si proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Contestualmente, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 quanto disposto dall’articolo 15, comma 1 e comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2023 consentendo l’esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Fino alla medesima data si applica inoltre quanto disposto dagli articoli 27 (ingresso in casi particolari in territorio italiano) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione) anche al personale medico e infermieristico assunto - in base alla predetta disciplina derogatoria - presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.



25 novembre 2024
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