Pene più severe in caso di danneggiamento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie: fino a 5 anni di carcere e 10 mila euro di multa, in caso di fatto commesso da più persone la pena è aumentata. Obbligo di arresto in differita in caso di aggressioni a danno del personale sanitario. È quanto prevede il decreto legge antiviolenza approvato lo scorso 27 settembre dal Cdm e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal testo, in vigore da oggi, rispetto alla bozza scompare l'adozione dal parte del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell'Interno, di linee guida per l’utilizzo della video sorveglianza.
Ecco cosa prevede nel dettaglio, articolo per articolo, il nuovo decreto.
Articolo 1 (Modifiche all’articolo 635 del codice penale)
Viene qui prevista una novella al codice penale. Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater (lesioni a danno di esercenti la professione sanitaria), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)
Viene poi aggiunto un comma 1 bis all’articolo 382 bis del codice penale introducendo l’arresto in flagranza differita in caso di aggressione a esercenti la professione sanitaria e danneggiamento di attrezzature destinate all’assistenza sanitaria. Questo avverrà “sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)
Dalle disposizioni presenti nel decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 4 (Entrata in vigore)
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.