Pronto l'emendamento (si è in attesa della bollinatura) del relatore con il quale si andrà a modificare il contestato articolo 2 del Decreto liste d'attesa. Il testo è frutto di una mediazione portata avanti negli ultimi giorni tra Governo e Regioni e che ha portato anche la Lega a ritirare l'emendamento che proponeva di stralciare in toto l'articolo. Oggetto del contendere era, in particolare, la possibilità per il ministero della Salute di scavalcare le Regioni nel controllo sull'operato delle singole Asl per la gestione e il riassorbimento delle liste d'attesa.
In sintesi, i controlli resteranno in capo alle Regioni mentre il ministero potrà verificare, seppur con alcuni limiti, eventuali disfunzioni emergenti. Alle Regioni spetterà il compito di individuare un Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria che sarà responsabile del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero ma, in caso di mancata individuazione, il ministero della Salute potrà esercitare i poteri sostitutivi verificando in prima persona l'operato delle strutture ma servirà un Dpcm previa intesa in Stato-Regioni per definire le regole d'ingaggio.
Di seguito un'analisi più dettagliata dell'emendamento che Qs ha potuto visionare, comma per comma.
L’articolo 2 continua a prevedere l’istituzione presso il Ministero della salute dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Le attività dell’Organismo sono realizzate con programmi annuali al fine di provvedere alla: a) verifica che ai finanziamenti erogati corrispondano servizi per i cittadini; b) verifica che nella erogazione dei servizi vengano rispettati criteri di efficienza e appropriatezza.
Si aggiungono infine due commi che prevedono come le Regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono con specifica disposizione regionale l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione che provvede ad individuare il Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas), a cui si attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste d'attesa da adottare con validità annuale.
Il Ruas è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste d'attesa e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento. Il Ruas verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma della presente legge in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Redige, con cadenza trimestrale un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste d'attesa in ambito aziendale che invia all’organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere.
In caso di mancata individuazione del Ruas entro i termini previsti, nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui alla presente legge, l'Organismo potrà esercitare i poteri sostitutivi previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, l’Organismo può svolgere verifiche presso aziende e gli enti del Ssn sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. L’Organismo si potrà avvalere anche di Agenas.
Giovanni Rodriquez