Liste d’attesa. Per rendere operativo il piano governativo si dovranno prima approvare almeno sette decreti attuativi
di G.R.
Dalla possibilità di incremento del tetto di spesa per il personale sanitario all'approvazione della nuova metodologia di calcolo per il fabbisogno di personale sanitario, fino ai programmi per potenziare la salute mentale. Passando per il funzionamento della Piattaforma nazionale e delle piattaforme regionali delle liste d'attesa e dalle modalità di conferma o disdetta degli appuntamenti per le visite mediche. Ecco tutti i decreti attuativi necessari
06 GIU -
Dal funzionamento della Piattaforma nazionale e delle piattaforme regionali delle liste d'attesa alle modalità di conferma o disdetta degli appuntamenti per le visite mediche. Dalla possibilità di incremento del tetto di spesa per il personale sanitario all'approvazione della nuova metodologia di calcolo per il fabbisogno di personale sanitario, fino ai programmi per potenziare la salute mentale.
Sono almeno sette i decreti attuativi necessari, su tutte queste materie, per rendere pienamente operative le nuove indicazioni contenute nel decreto legge per l'abbattimento delle liste d'attesa varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Articolo 1 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa)
Al comma 3 si prevede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita Agenas e acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali.
Al comma 4 si spiega che la Piattaforma, opera in coerenza con il "Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione" (Mcs), sviluppato nell’ambito del Sub-investimento 1.3.2, della Missione 6 Salute, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e reso disponibile alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 3 (Disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie)Al comma 5 si spiega il Cup attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche in modalità da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche contenute in Linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 5 (superamento del tetto di spesa per il personale sanitario) Al comma 1 riguardo il tetto di spesa per il personale sanitario, si dice che la possibilità di incremento dal 10 al 15% rispetto al fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente è autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni.
Al comma 2 che, a decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, viene adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia, sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria.
Articolo 6 (Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento del Dipartimento di salute mentale)Al comma 1, per le regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, è definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del citato Programma, un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio.
G.R.
06 giugno 2024
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