coinvolgere la rete delle farmacie territoriali nelle campagne vaccinali anti-influenzali e anti-Covid oltre che per l’esecuzione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
Il nuovo testo, come spiegato dalle Regioni, di fatto è una summa dei precedenti protocolli concordati in questi due anni di pandemia con le farmacie. Lo scopo è quello, quindi, di avere un testo definitivo che riassuma tutte le indicazioni su come procedere per i test e i vaccini in farmacia alla luce delle normative nazionali vigenti.
Eccone un’ampia sintesi:
Le Amministrazioni territoriali, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, potranno stabilire - in accordo con quanto disciplinato dal Protocollo d’intesa – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l’esecuzione delle vaccinazioni e dei tamponi da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Vaccini anti-influenzali e anti-Covid
In accordo con la normativa in vigore, la somministrazione dei vaccini dovrà essere eseguita da farmacisti abilitati a seguito del superamento di un apposito corso di formazione e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. Sempre il farmacista dovrà verificare le pregresse somministrazioni di analoga tipologia di vaccini mediante attestazioni/documentazioni esibite dal cittadino. Qualora il cittadino non abbia ricevuto analoghe tipologie di vaccini lo dovrà dichiarare nell'apposita scheda raccolta informazioni. In tal caso, il farmacista non potrà quindi procedere alla somministrazione vaccinale.
I vaccini anti-influenzali potranno essere somministrati solo a soggetti over 18. Le attività di vaccinazione, da eseguirsi preferibilmente dietro appuntamento, saranno eseguibili in un'area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne con le modalità previste all'interno dello stesso protocollo. Resta comunque possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa.
Il farmacista dovrà assicurare la permanenza ed il monitoraggio del soggetto sottoposto alla vaccinazione nella farmacia in un'apposita area di rispetto, anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all’esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate. In caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, il farmacista fornisce l’occorrente supporto di emergenza avvisando immediatamente il numero per le emergenze sanitarie (118) o, nei territori in cui è attivo, il numero unico per l’emergenza (NUE 112), attenendosi alle indicazioni fornite nell’immediato. In farmacia, sono comunque presenti materiali sanitari, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità, ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento su possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.
Il compenso spettante alle farmacie per l’atto professionale per singolo inoculo è stabilito in euro 6,16. In caso di vaccinazione anti-influenzale a soggetti non eleggibili, sono a carico di quest’ultimi sia il compenso per l’inoculo che il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino. E’ demandato ad appositi accordi con le Regioni il riconoscimento a favore delle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso di dispositivi di protezione individuale e materiale di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali.
Le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle farmacie delle dosi vaccinali anti-influenzali destinate a titolo gratuito ai soggetti eleggibili (aventi diritto), anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarm. Rimane impregiudicata la possibilità per le farmacie territoriali di somministrare dosi vaccinali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione. In ogni caso deve essere garantita la registrazione dei dati vaccinali utili ad alimentare l’Anagrafe Vaccinale Nazionale secondo le modalità definite dalle singole Regioni.
Quanto alle vaccinazioni anti-Covid, in farmacia questi potranno essere somministrati a tutta la popolazione individuata dalle autorità sanitarie competenti, ad esclusione dei soggetti ad "estrema vulnerabilità" o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica/anafilattica.
Test diagnostici
Anche in questo caso le farmacie che intendono somministrare test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo lo dovranno comunicare preventivamente alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il farmacista o suo incaricato operatore sanitario, prima dell’esecuzione del test, dovrà fornire informazioni adeguate all’utente sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale. Il personale incaricato della somministrazione dei test diagnostici dovrà utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.
Come per i vaccini, anche in questo caso le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne. È comunque possibile somministrare il test diagnostico a farmacia chiusa.
Le farmacie dovranno inoltre assicurare la registrazione dei dati nella piattaforma informatica messa a disposizione dalla Region o dall’Azienda Sanitaria Locale, al fine di assolvere agli obblighi informativi nazionali e consentire le attività di sorveglianza e di monitoraggio epidemiologico da parte delle Autorità competenti; e rilasciare dell’attestato di esito del test in favore del soggetto interessato. Dovrà inoltre essere assicurata l’utilizzazione dei test inclusi nella Health Security Committee (HSC Common list) dell’UE nonché tipologie di test con le caratteristiche minime di sensibilità e specificità come definite dal Ministero della Salute e/o dalle altre Autorità competenti.