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Family act. Con il via libera del Senato il provvedimento è legge. Ecco tutte le agevolazioni per genitori e figli


Il pacchetto di misure approvato in via definitiva dal Parlamento ha lo scopo di promuovere la genitorialità, valorizzare la crescita dei bambini, promuovere l'autonomia dei giovani e l’armonizzazione tra lavoro e famiglia. Dall'assegno unico e universale (già in vigore) ai congedi parentali di maternità e di paternità rafforzati, fino alle detrazioni fiscali per le spese legate all'istruzione universitaria e misure di sostegno alle famiglie con contributi destinati a coprire il costo delle rette per i servizi educativi per l’infanzia. IL TESTO

13 APR -

Lo scorso 6 aprile il Senato ha approvato in via definitiva il Family act, il disegno di legge reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, incidendo su materie e ambiti diversi. Si tratta di un pacchetto di misure pensate per le famiglie con figli che hanno lo scopo di promuovere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie.

Il provvedimento è composto da 9 articoli.

L’articolo 1 enuncia, in primo luogo, la finalità dell'intervento normativo, che contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile. Qui si recano inoltre i princìpi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, poi precisati da ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dai successivi articoli.

Il primo fra i criteri generali previsti intende assicurare l’applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico. 

Il principio e criterio direttivo generale di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) intende promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile. A tal fine gli articoli 3 e 4 dettagliano gli interventi specifici a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega (entro 24 mesi). In particolare, si prevede, tra l’altro, di estendere la possibilità di fruire del congedo parentale sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (in luogo del dodicesimo attualmente previsto), di stabilire un periodo minimo (non inferiore ai due mesi) di congedo parentale non cedibile all’altro genitore, di introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali nonché di estendere la possibilità di usufruire, previo preavviso, di un permesso retribuito di durata non inferiore alle cinque ore per anno, per ciascun figlio, per consentire ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici.

Con riferimento ai congedi di paternità, si intende stabilire il principio che tale diritto sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e che non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa, che sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e che la durata del congedo obbligatorio di paternità sia superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e progressivamente incrementata fino a novanta giorni lavorativi. Si prevede inoltre un aumento progressivo dell'indennità di maternità  fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.

Il principio e criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) - affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli - viene declinato dall’articolo 2 (delega da esercitare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge) tramite il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo. A tal fine, si intende razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo anche nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l’educazione formale (acquisto dei libri scolastici, di beni e servizi informatici per i figli a carico che non beneficiano di altre forme di sostegno) e l’educazione non formale dei figli.

Al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, si prevedono contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole per l’infanzia. Per i figli affetti da patologie fisiche e psichiche invalidanti, il criterio di delega indica la necessità di introdurre ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie, con riferimento anche ai disturbi del comportamento alimentare o a disturbi specifici dell'apprendimento ovvero in relazione a bisogni educativi speciali fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, comprese le spese di cura e riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati.

L’ulteriore criterio generale, di cui all’art. 1, comma 2, lettera d), che il Governo è chiamato ad esercitare è la messa a punto di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e l’individuazione dei medesimi. A tutela dei componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità è stato inserito un ulteriore criterio generale (lettera e), diretto a prevedere esplicitamente che le misure di cui alle lettere da a) a d) del presente comma siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare.

Il successivo criterio generale, di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), intende abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi necessari per l'attuazione delle deleghe.

L’articolo 2, comma 1, conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento (come aggiunto dalla Camera dei deputati) delle misure di sostegno all’educazione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l’introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie. Il comma 2, alle lettere da a) a m), reca i principi e criteri direttivi specifici.

L’articolo 3, al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al congedo parentale e a quello di paternità. I decreti devono essere adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. È stato specificato che viene fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di congedi e permessi riconosciuti ai lavoratori che assistono figli minori o parenti con handicap in situazione di gravità. Il comma 2, lettere a)-f) (congedi parentali) e il comma 3, lettere a)-g) (congedi di paternità) recano i principi e criteri specifici di attuazione della delega. Il comma 4 specifica che all'attuazione delle deleghe in oggetto si provveda nel limite delle risorse previste dal comma 8. Sancito anche il diritto delle donne ad essere accompagnate dal proprio partner, o in sua assenza da un parente, nel corso delle visite ed esami e controlli prenatali, normati dall'articolo 14 del decreto legislativo 151/2001. Gli stessi, infatti, potranno usufruire di un apposito permesso lavorativo, nel caso in cui le visite siano previste in orario di lavoro.

L’articolo 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I decreti devono essere adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 1). Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai specifici princìpi e criteri direttivi, elencati dalle lettere a)-i) del comma 2. Il comma 3 specifica che all'attuazione della delega si provveda nel limite delle risorse di cui all'articolo 8.

L’articolo 5 reca la delega (da esercitare entro 24 mesi) per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli ed il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani attraverso una serie di misure tra le quali la previsione di detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie, ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma di bonus direttamente spendibile per l’acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari, nonché di detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.

Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale o per l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni.

L’articolo 6 che impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari e favorire una diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, prevedendo altresì modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

Il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi delegati è regolamentato dall’articolo 7.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

Infine, l’articolo 9 reca la clausola di salvaguardia.



13 aprile 2022
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