Il Ddl Bianco punto per punto
15 GEN - Di seguito una sintesi del Disegno di legge, primo firmatario Amedeo Bianco, sulla responsabilità professionale.
Art. 1.
(Sicurezza delle cure)
La sicurezza delle cure, si legge nella proposta, è parte costitutiva del diritto alla tutela della salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. Questa si esplica nell’insieme di attività organizzative, formative, educative, relazionali, gestionali, valutative e di sviluppo continuo delle competenze tecniche e non degli operatori, finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie.
Art. 2.
(Unità di prevenzione e gestione del rischio clinico e osservatori per la valutazione dei contenziosi)
Per svolgere in sicurezza le attività mediche e ogni altra attività connessa all’erogazione di prestazioni sanitarie le regioni e le PA assumono provvedimenti finalizzati a individuare una struttura o funzione di prevenzione e gestione. I compiti sono: A) individuare le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento;
b) operare in maniera integrata con tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza dei pazienti al fine di ridurre gli eventi avversi. Anche attraverso sistemi di segnalazione anonima di errori e con l’assicuratore ogni qualvolta si verifichi un fatto che comporti l’attivazione della copertura assicurativa;
c) operare quale organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presìdi o procedure per il suo superamento a vantaggio delle strutture sanitarie e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali;
d) produrre rapporti annuali sulle attività di gestione del rischio clinico svolte, da inviare agli osservatori regionali;
e) ogni professionista sanitario deve svolgere in ciascun triennio attività di Ecm sul tema della sicurezza delle cure per un equivalente di almeno 20 crediti formativi.
Art. 3.
(Attività mediche e sanitarie)
Le attività mediche e sanitarie sono assicurate secondo i princìpi di autonomia e responsabilità dei medici e degli esercenti la professione sanitaria nell’ambito delle rispettive competenze definite dai percorsi formativi, dagli specifici profili professionali e dalle funzioni assegnate e svolte secondo le buone pratiche.
Art. 4.
(Responsabilità penale dell’esercente la professione medica o sanitaria)
Le prestazioni erogate per documentate finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, ed eseguite nel rispetto delle buone pratiche non costituiscono offese all’integrità psicofisica. Il professionista che esegue o omette un trattamento, che provoca la morte o una lesione al paziente è punibile solo in caso di colpa o dolo. La colpa sussiste quando l’azione o l’omissione del professionista, inosservante delle buone pratiche, crea un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento.
Art. 5.
(Responsabilità civile del medico
e dell’esercente una professione sanitaria)
Costituiscono colpa grave:
a) l’errore determinato da inegligenza;
b) l’inosservanza delle regole e delle leggi;
c) l’esecuzione di atti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitavi caratterizzati da grave imperizia e dai quali sia derivata una lesione al paziente.
L’azione di risarcimento del danno deve essere fatta, pena la decadenza, entro e non oltre due anni dalla data di consapevole presa di coscienza del fatto le cui conseguenze hanno comportato un danno psico-fisico al paziente.
Quando le prestazioni sono rese da un esercente la professione medica o sanitaria operante in una struttura pubblica o privata l’azione di risarcimento deve essere esercitata esclusivamente nei confronti della struttura stessa.
Art. 6.
(Responsabilità civile per danni occorsi in strutture sanitarie)
La responsabilità civile per danni a persone occorsi in una azienda sanitaria o in un ente o presidio del Ssn, o in altra struttura pubblica o privata autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie è a carico della struttura stessa.
Art. 7.
(Intervento dell’esercente la professione medica o sanitaria nel giudizio)
1. L’esercente la professione medica o sanitaria la cui condotta rileva nel giudizio promosso contro la struttura non può essere chiamato in causa, ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento.
2. Al fine di consentire l’intervento dell’esercente la professione medica o sanitaria, il giudice investito della causa deve ordinare a chi ha promosso l’azione di darne comunicazione prima della data fissata per l’udienza.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura pubblica o privata non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione medica o sanitaria non è stato informato della causa in modo da potervi intervenire volontariamente.
Art. 8.
(Azione di rivalsa e sua misura)
L’azione di rivalsa nei confronti del responsabile a qualunque titolo operante in una struttura pubblica o privata può essere esercitata entro un anno dal risarcimento e nella misura massima pari a tre annualità della retribuzione o del reddito professionale, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, percepiti al tempo in cui è stata proposta l’azione di risarcimento.
La rivalsa è fatta mediante trattenute sulla retribuzione, non può comportare il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto della retribuzione, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
Art. 9.
(Assicurazione per garantire l’azione di rivalsa)
Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa ogni professionista medico o sanitaria deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una idonea polizza di assicurazione,
Art. 10.
(Tutela obbligatoria per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera delle strutture sanitarie)
E’ fatto obbligo a ciascuna azienda sanitaria di prevedere una tutela obbligatoria per responsabilità civile nelle seguenti modalità:
a) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO);
b) fondo di garanzia, su base regionale o provinciale, per la responsabilità civile del personale verso terzi e verso i prestatori di opera di tutte o parte delle aziende sanitarie, enti o presìdi situati nel territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative, destinando a tal fine direttamente le risorse finanziarie necessarie. Il fondo non è assoggettabile a misure di esecuzione forzata, né può essere oggetto di valutazione di danno erariale fino a concorrenza del massimale definito.
Il fondo di garanzia per ciascuna regione non può essere inferiore, per ciascun anno, all’1,5% della spesa relativa al personale dipendente e a rapporto convenzionale. Il massimale non può essere inferiore a euro 2.000.000 per singolo sinistro. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa sono condizioni per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzione di enti o strutture private.
Art. 11.
(Contenuto della garanzia assicurativa delle strutture sanitarie)
Oggetto dell’assicurazione è il risarcimento del danno che sia derivato a terzi. La garanzia ricomprende anche il risarcimento del danno o l’indennizzo che spetta allo Stato, all’ente territoriale di riferimento, all’azienda, ente o struttura privata, limitatamente al rapporto di accreditamento o convenzione, per fatto colposo che determini un pregiudizio di natura patrimoniale.
Art. 12.
(Misure incidenti sul rapporto di lavoro)
Nell’ambito delle specifiche aree negoziali e negli accordi nazionali sono definite le misure incidenti sul rapporto di lavoro, fatto salvo quanto già espressamente previsto dalle leggi vigenti. Parimenti è affidata alla disciplina contrattuale la regolamentazione delle azioni incidenti sul rapporto di lavoro in caso di responsabilità in pendenza di azione giudiziale o extragiudiziale.
Art. 13.
(Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio)
1. In tutte le cause di responsabilità professionale medica e sanitaria, la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio deve essere effettuata attingendo agli albi individuati. Per il conferimento di incarichi a persone non iscritte in alcun albo il giudice, se non c’è accordo tra le parti, deve chiedere l’autorizzazione al presidente del tribunale competente indicando i motivi della scelta.
Nei procedimenti per morte o lesioni come conseguenza di condotta colposa in ambito medico e sanitario, il giudice, a pena di nullità, affida con ordinanza motivata l’espletamento della perizia a un collegio composto da uno specialista in medicina legale e da uno o più specialisti nelle singole materie oggetto del procedimento, da scegliere negli albi individuati.
15 gennaio 2014
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