Page 4 - 06 Politiche Regionalii
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Centro Studi

riguarda l’autonomia prescrittiva del medico in relazione a indicazioni penetranti
regionali. Pertanto è prevista,

la possibilità che il medico richieda uno specifico medicinale [a base di un principio attivo
che ha anche un suo biosimilare] [anche se più costoso] […] previa la compilazione di una
specifica relazione.

Il previsto obbligo di compilazione della relazione da un lato non possa considerarsi, di per
se, limitativo della libertà prescrittiva del medico, che attraverso questa specifica procedura
potrà comunque ottenere l’utilizzazione del farmaco da lui ritenuto maggiormente
appropriato al caso di specie; dall’altro non possa considerarsi adempimento privo di utilità
anche quando la prescrizione si riferisca a pazienti non naïve, tenendo conto che anche per
i pazienti di questo tipo, secondo il position paper dell’AIFA e l’ulteriore letteratura
scientifica richiamata nell’atto d’appello, sussistono casi in cui il farmaco già utilizzato può
o addirittura deve essere sostituito con un altro biosimilare (quando la precedente
esposizione al farmaco sia sufficientemente distante nel tempo e quando dall’impiego dello
specifico farmaco siano emersi degli inconvenienti per il paziente).7

Ogni Regione ha emanato atti normativi che regolamentano la sostituibilità e
l’intercambiabilità con il prodotto di riferimento. Inoltre, per il contesto giuridico
favorevole e la necessità di contenere la spesa ospedaliera la scelta di molte Regioni è
stata quella di emanare direttive a favore del lotto unico.

7 Consiglio di Stato, Ordinanza n. 4516/2015.

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