Medici e blocco contratti. I giudici: “Sì al diritto ad automatica assegnazione di incarico e all’indennità di esclusività”
Lo ha stabilito il Tribunale di Vicenza a seguito di una vertenza patrocinata dall'Anaao Assomed Veneto in favore di tre iscritti all'Associazione. La sentenza oltre a stabilire l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti sancisce, per la prima volta, a favore dei ricorrenti, il diritto all’ “automatica assegnazione” di incarico. Soddisfazione dell’Anaao. LA SENTENZA
30 GEN - “Sì al diritto ad automatica assegnazione di incarico e all’indennità di esclusività”. È quanto ha ha stabilito il Tribunale di Vicenza a seguito di una vertenza patrocinata dall'Anaao Assomed Veneto in favore di tre iscritti all'Associazione. La sentenza oltre a stabilire l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti 2010-2014 sancisce, per la prima volta, a favore dei ricorrenti, il diritto all’ “automatica assegnazione” di incarico.
“Esprimo grande soddisfazione – afferma
Adriano Benazzato, Segretario Anaao Veneto - per il risultato conseguito, anche grazie all’istruttoria ben documentata e precisa predisposta dalla nostra segreteria regionale per il nostro legale di Vicenza, l’avv
Claudia D. Perucca Orfei, essenzialmente basata sulla documentazione e sulle comunicazioni della nostra segreteria Nazionale ANAAO ASSOMED, elaborate dai nostri preziosi e competenti esperti nazionali in materia contrattuale e legale”.
“Si tratta – prosegue Benazzato - di una importantissima sentenza, resa in una vertenza patrocinata dall’ ANAAO ASSOMED della Regione Veneto ed emessa, in favore di tre nostri iscritti all’associazione, dal Tribunale di Vicenza, Settore delle Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza Obbligatoria”.
“La stessa – precisa - si distingue dalle due precedenti e recenti sentenze sulla stessa materia, a noi favorevoli ed anch’esse patrocinate dalla nostra associazione in favore dei nostri iscritti, per il fatto che non si limita a riconoscere solamente l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti nel periodo 2010-2014 ( art.9, comma 1 del D.L. 78/2010) sullo scatto dell’indennità di esclusività conseguente all’esito della positiva valutazione conseguita dopo i primi 5 anni di servizio”.
Per Benazzato “questa sentenza del Tribunale di Vicenza va oltre, poiché sancisce, per la prima volta, a favore dei ricorrenti, il diritto all’ “automatica assegnazione” di incarico di cui all’art.27, co.1, lett.b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV all’esito della positiva valutazione del primo quinquennio di servizio” e contestualmente sancisce “l’obbligo in capo alla Amministrazione di assegnare ai Dirigenti (Medici) ...omissis...uno degli incarichi di cui all’art.27, co.1, lett. b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV”.
“La stessa – conclude Benazzato - stabilisce, inoltre, il diritto dei ricorrenti al passaggio dalla prima alla seconda fascia della indennità di esclusività che, in questi casi, non può rientrare nell’ambito del blocco stipendiale di cui all’art.9, DL 78/2010, poiché trattasi di emolumento che compensa lo specifico incarico che l’Amministrazione è, per quanto in precedenza rappresentato, obbligata ad attribuire all’esito del positivo superamento della procedura valutativa, al compimento del quinto anno”.
30 gennaio 2017
© Riproduzione riservata
Altri articoli in QS Veneto