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Veneto. Via libera con ‘paletti’ alle assunzioni di personale sanitario. Ecco il piano 2016 per far fronte alle nuove norme sugli orari

Con una delibera la regione detta le regole. Asl e ospedali potranno assumere nuovi medici previa redazione di un piano trimestrale e l’autorizzazione della Regione. Via libera da subito e per 6 mesi alla stipula di contratti a tempo indeterminato per nuovo personale del comparto. E poi novità su specialistica ambulatoriale, consulenze e formazione. Ma i costi dell’operazione dovranno essere definiti da un nuovo provvedimento. LA DELIBERA

di L.F.
09 GEN - Per medici, veterinari e dirigenti sanitari via libera alle assunzioni previa redazione di un piano trimestrale e l’autorizzazione da parte dell’Area sanità e sociale della Regione diretta da Domenico Mantoan. Per il personale del comparto autorizzazione per Asl e Ospedali ad assumere personale a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2016. E ancora, consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie non dovranno eccedere il 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010. Queste, ma non solo, alcune delle misure contenute nella delibera della Regione Veneto ‘Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica’ che ha lo scopo di fronteggiare le nuove esigenze di personale dopo l’entrata in vigore della legge che applica la direttiva europea sugli orari di lavoro in sanità.
 
Il provvedimento è destinato alle Aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ed è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
 
Con la delibera si approvano in sostanza le “misure dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione del personale dipendente, del personale con rapporto di lavoro autonomo e del personale specialista ambulatoriale interno (SAI) delle aziende ed enti del SSR. Vengono fornite altresì specificazioni in merito al finanziamento dei contratti di formazione specialistica”.
 
Nella norma, però, non si fa riferimento a cifre o a numeri di nuovo personale e si specifica come “gli obiettivi di costo per il personale dipendente relativi all'anno 2016, per singola Azienda del SSR, saranno determinati con successiva deliberazione”.
 
L’unica specifica relativa ai costi riguarda consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie che non dovranno eccedere il 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento.
 
Altre misure riguardano poi la specialistica ambulatoriale interna per cui “le Aziende, valutate la programmazione regionale e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare, decorsi 12 mesi dal conferimento, gli incarichi già a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Direttore dell'Area Sanità e Sociale”.
 
Per quanto riguarda la formazione “non è consentito l' "autofinanziamento" di contratti di formazione specialistica”.
 
Ma ecco una sintesi di alcune misure contenute nella delibera:
 
Assunzioni di personale medico, veterinario e dirigente del ruolo sanitario.
Le aziende ULSS e ospedaliere, l'IRCCS IOV e l'ARPAV (di seguito denominati aziende) potranno disporre assunzioni di personale medico, veterinario e dirigente sanitario di tutti i profili, previa redazione dei piani trimestrali di assunzione, attivabili esclusivamente a seguito di autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale regione diretta da Domenico Mantoan.
 
Assunzioni di personale del ruolo sanitario del Comparto.
In considerazione delle difficoltà che le disposizioni in materia di orario di lavoro introdotte dall'articolo 14 della L. 161/2014 determinano, soprattutto ai fini del rispetto della durata del riposo giornaliero, si autorizzano le Aziende a disporre assunzioni a tempo indeterminato fino 30 giugno 2016 nei limiti del turn over riferito alle cessazioni intervenute dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, senza necessità di specifica autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, del personale di tutti i profili del Comparto del ruolo sanitario, degli operatori socio sanitari e degli operatori tecnici autisti di ambulanze. Le assunzioni potranno essere disposte anche a tempo determinato sino alla definitiva copertura dei posti.
 
Incarichi apicali del ruolo sanitario e PTA.
In relazione al numero di apicalità sanitarie che si renderanno vacanti nel corso del 2016, ogni azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo previsti dal provvedimento di Giunta Regionale che sarà predisposto, dovrà pianificare il relativo fabbisogno in relazione alla necessità di assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA e nella programmazione regionale.
 
Assunzioni extra turn over del personale del ruolo sanitario.
Le Aziende potranno richiedere all'Area Sanità e Sociale l'autorizzazione ad assumere personale del ruolo sanitario di tutti i profili nonché operatori socio sanitari ed operatori tecnici autisti di ambulanze anche extra turn over, qualora motivate dalla necessità di dare applicazione alla normativa sugli orari. Le richieste dovranno essere supportate da opportune motivazioni nonché dall'indicazione delle misure strutturali adottate per garantire il funzionamento dei servizi e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.
 
In particolare dovrà essere rappresentata e dimostrata in un'apposita relazione del Direttore Sanitario l'impossibilità di ovviare alle rappresentate criticità operando:
a)      procedure di mobilità interna;
b)     l'adeguamento dei turni e dei piani di lavoro sia in funzione dell'applicazione delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGRV n. 2122/2013 sia avvalendosi della possibilità di operare razionalizzazioni, anche consistenti nella riduzione della presenza del personale medico al mattino, ferma restando la garanzia dell'assistenza all'utenza;
c)      l'attivazione della guardia interdivisionale o per area omogenea, laddove non è prescritta la guardia di unità operativa ai sensi dell'allegato 2 ai CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del 3.11.2005;
d)     laddove l'azienda disponga di due o più presidi ospedalieri, la concentrazione di determinate attività presso un'unica sede.
 
Stabilizzazioni del personale precario.
Le Aziende sono legittimate ad attivare le procedure concorsuali riservate per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti del Dpcm precari nonché a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità secondo le disposizioni recate dall'articolo 5 del medesimo DPCM.
 
Disposizioni relative alla specialistica ambulatoriale interna.
Vengono prorogate per l'anno 2016 le disposizioni relative alla specialistica ambulatoriale interna contenute nella DGR n. 2846 del 29 dicembre 2014 considerata la necessità di continuare a mantenere la relativa spesa coerente con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria e di evitare un ricorso inappropriato alla stessa specialistica volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione di personale dipendente.
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 23 dell'ACN della Specialistica del 23/03/2005 e s.m. e i., fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente, le Aziende, valutate la programmazione regionale e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare, decorsi 12 mesi dal conferimento, gli incarichi già a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Direttore dell'Area Sanità e Sociale.
 
Finanziamento dei contratti di formazione specialistica.
In considerazione della esclusiva competenza regionale programmatoria del fabbisogno di medici specialisti da formare, e considerato che le risorse finanziarie devono essere destinate esclusivamente al finanziamento dei LEA, alle aziende non è consentito l' "autofinanziamento" di contratti di formazione specialistica.
Tale finanziamento può essere ammesso qualora le aziende siano destinatarie di risorse totalmente provenienti da privati; in tali casi ne dovrà essere data prontamente comunicazione all'Area Sanità e Sociale.
 
L'instaurazione di rapporti convenzionali con Atenei di altre Regioni finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale. In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali (per esempio, non è ammissibile l'accesso degli specializzandi alla mensa con il solo contributo di € 1,03 previsto per il personale dipendente dai vigenti CC.CC.NN.LL).
 
Analogamente non è consentito l' "autofinanziamento" di borse di studio o assegni di ricerca finalizzati alla formazione universitaria.
 
 
L.F.

09 gennaio 2016
© Riproduzione riservata

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