“La libera professione intramoenia non può essere soggetta a ticket”. Sentenza del Consiglio di Stato
Bocciati i ricorsi della Regione Umbria e di Mef e Salute contro la sentenza del Tar regionale che aveva accolto la tesi di Adiconsum e alcuni medici contro la misura regionale che prevedeva una compartecipazione sulla libera professione intramuraria. I giudici: “Solo le prestazioni comprese nei Lea possono essere soggette a ticket e l’intramoenia non rientra nei Livelli essenziali”. LA SENTENZA
23 DIC - “Le prestazioni libero-professionali in regime intramoenia non rientrano nei Lea e per questo non possono essere soggette a ticket”. A stabilirlo è il Consiglio di Stato che ha respinto due appelli (che sono stati riuniti) presentati dalla Regione Umbria e dal Ministeri di Economia e Salute contro una sentenza del Tar umbro che aveva accolto il ricorso dell’Adiconsum e 5 medici ospedalieri contro le misure varate dalla Regione nel 2014 che prevedevano un ticket sull’intramoenia (in un primo momento fissato al 29% e con altra delibera al 20% dopo che già un altro ricorso sul tema aveva prima annullato e riconvalidato la misura ndr.).
I giudici hanno considerato che “le prestazioni sanitarie assoggettabili al pagamento di un ticket sono soltanto quelle ricomprese nei LEA garantiti dal SSN a tutti i cittadini (come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n.203/2008 sulla competenza legislativa statale in materia di previsione di ticket per prestazioni ambulatoriali)”.
Per questo motivo al Consiglio di Stato “appare evidente che, invece, l’attività libero professionale svolta intramoenia non integra l’erogazione di prestazioni rientranti nei LEA ( quali individuati dal DPCM 29 novembre 2001), restando, al contrario, nell’ambito di una attività svolta in qualità di libero professionista dal medico con particolari vincoli e modalità organizzative”.
Da ciò ne deriva “la palese illegittimità delle delibere regionali n. 3/2012 e n. 428/2014 (su cui vi era accordo con Mef e Salute), che avevano imposto una vera e propria tassa aggiuntiva a carico di chi usufruisce di prestazioni libero-professionali in regime intramoenia (ai sensi dell’art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992), che, invece, non rientrano nei LEA, come individuati dal DPCM 29 novembre 2001”.
23 dicembre 2016
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