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La legge 24 e la gestione del “rischio” in sanità

di Domenico Della Porta

In sanità esistono due tipologie di rischio: un rischio di “impresa” intrinseco alle tecnologie, ai meccanismi di produzione della organizzazione sanitaria e proporzionale alla complessità del sistema e un rischio definito “rischio puro”, che non è correlato alla complessità del sistema produttivo e dipende dal concatenarsi di situazioni che favoriscono l’insorgenza di un evento avverso, esso non è prevedibile o quantificabile

27 MAR - A poco meno di una settimana dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n.24Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”  (prevista per il 1 aprile 2017) occorre prioritariamente fare un’analisi sulle modalità che espongono proprio gli esercenti le professioni sanitarie ai diversi eventi esaminati dalla normativa.
 
La maggior parte dei cosiddetti “eventi avversi” in organizzazioni complesse è generato dall’interazione fra le diverse componenti del sistema: tecnologica, umana ed organizzativa ed il legislatore ha centrato l’obiettivo su cui occorre poggiare le fondamenta della legge 24 quando, a scanso di equivoci, ha precisato al comma 2 dell’articolo 1 che “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative”
 
In sanità esistono due tipologie di rischio: un rischio di “impresa” intrinseco alle tecnologie, ai meccanismi di produzione della organizzazione sanitaria e proporzionale alla complessità del sistema e un rischio definito “rischio puro”, che non è correlato alla complessità del sistema produttivo e dipende dal concatenarsi di situazioni che favoriscono l’insorgenza di un evento avverso, esso non è prevedibile o quantificabile.
 
Ecco perché sono molteplici i fattori che concorrono a definire il “grado di rischiosità” del sistema, che possono essere schematicamente raggruppati nelle seguenti classi:
a) fattori strutturali - tecnologici
• caratteristiche del fabbricato sanitario e della impiantistica (progettazione e
manutenzione)
• sicurezza e logistica degli ambienti
• apparecchiature e strumentazioni (funzionamento, manutenzione, rinnovo)
• infrastrutture, reti, digitalizzazione, automatizzazione
 
b) fattori organizzativo-gestionali e condizioni di lavoro
• struttura organizzativa (ruoli, responsabilità, mansioni e distribuzione del lavoro)
• politica e gestione delle risorse umane: organizzazione, stili di leadership, sistema
premiante, supervisione e controllo, formazione e aggiornamento, carico di lavoro e
turni (che concorrono a determinare fatica e stress)
• sistema di comunicazione organizzativa
• coinvolgimento degli stakeholder
• aspetti ergonomici (tra cui si citano: postazione di lavoro, monitor, allarmi, rumore,
luce, microclima)
• politiche per la promozione della sicurezza del paziente: linee guida e percorsi
diagnostico-terapeutici, sistemi di segnalazione degli errori
 
c) fattori umani (individuali e del team)
• personale: caratteristiche individuali e competenza professionale
• dinamiche interpersonali e di gruppo e conseguente livello di cooperazione
 
d) caratteristiche dell’utenza
• epidemiologia ed aspetti socio-culturali
• rete sociale
 
e) fattori esterni
• normativa e obblighi di legge
• vincoli finanziari
• contesto socio-economico-culturale
• influenze della opinione pubblica e dei media, delle associazioni professionali e di
pubblica tutela
• assicurazioni.
 
Non a caso i primi requisiti che devono essere soddisfatti per procedere al bisogno di “Sicurezza delle cure e della persona assistita” sono di tipo strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, e fanno riferimento in primis ai requisiti minimi indicati dal D.P.R. 14.1.1997 e s.m. ed i., applicati secondo le  modalità e i tempi stabiliti dalle varie Regioni.
 
In particolare i requisiti di tipo organizzativo generale (a titolo informativo) si riferiscono ai seguenti aspetti organizzativi:
- politica, obiettivi ed attività
- struttura organizzativa
- gestione delle risorse umane
- gestione delle risorse tecnologiche
- gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e riferimenti interni
- sistema informativo
 
I requisiti generali validi per tutte le tipologie di attività sanitarie  si riferiscono alla struttura nel suo complesso, invece i requisiti organizzativi specifici e i requisiti strutturali e tecnologici specifici cambiano a seconda della tipologia di attività sanitaria svolta.
 
I requisiti strutturali e tecnologici generali richiedono la conformità alle vigenti leggi in materia di:
- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza anti-infortunistica
- igiene dei luoghi di lavoro
- protezione delle radiazioni ionizzanti
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei rifiuti
- condizioni microclimatiche
- impianti di distribuzione dei gas
- materiali esplodenti.
 
Domenico Della Porta
Referente in Medicina e Sicurezza del Lavoro
Federsanità ANCI                                                                                              

27 marzo 2017
© Riproduzione riservata


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