Nessuno può avere dubbi sul fatto che il nostro Paese non avrebbe potuto affrontare la pandemia con efficacia e tempestività, senza gli strumenti apportati da una legislazione di emergenza, che ci ha consentito di derogare temporaneamente, tra l’altro, ai criteri di accreditamento per creare i doppi percorsi all’interno delle strutture sanitarie, al regime ordinario dell’evidenza pubblica per contratti di fornitura, servizi e lavori sopra e sotto soglia, alle norme in materia di reclutamento del personale, che ci hanno consentito di reclutare rapidamente le unità necessarie ad affrontare una realtà sconosciuta, fino a prevedere un provvisorio regime speciale di responsabilità erariale teso a incentivare comportamenti proattivi da parte dei dipendenti pubblici.
Oggi il Ssn si trova ad affrontare la grande sfida del Pnnr, alla quale è agganciata la riforma della sanità territoriale, la Missione 6, che vale oltre 15 mld, che va attuata entro il 2026, con milestones intermedie a far data dal 2024. Per affrontare questa sfida, sono, in particolare, necessari profili professionali e tecnici sul versante lavori, ICT e ingegneria clinica che, entro tempistiche inderogabili, stabilite dai Contratti istituzionali di sviluppo tra Regioni e Governo, devono, con la massima tempestività, mettere a terra progetti di elevata complessità tecnica, in un contesto, peraltro, divenuto fortemente critico sotto il profilo economico, poiché i forti rincari indotti dalla crisi energetica rischiano di far saltare tutti i quadri economici già presentati. Se si vuole avere garanzia del risultato, servono strumenti straordinari anche sul versante delle risorse umane e delle competenze professionali coinvolte.
Con questo proposito il Governo, evidentemente e giustamente preoccupato della realizzazione della più grande sfida di questo Paese in questo frangente storico, ha emanato il Decreto legge 24 febbraio 2023 n 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnnr (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, che contiene corposi interventi per assicurare attuazione al Pnnr.
L’articolo 8 è rubricato “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori, ma in realtà è rivolto solo agli Enti locali. Le misure straordinarie previste per le risorse umane sono di estremo rilievo.
1) Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Pnnr e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, è elevata al 50 per cento la percentuale di contratti dirigenziali a termine (equivalenti ai contratti 15 septies del D.lgs n. 502/1992 e smi), limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnnr. Questa deroga è particolarmente importante, perché consente di acquisire specifiche professionalità, difficili da reperire con concorsi a tempo indeterminato, riservati a skills che hanno i requisiti di base, ma non quel target ulteriore necessario per affrontare situazione complesse come quelle richieste dal PNRR. Nel mondo sanitario il ricorso a contratti ex art 15 septies D.lgs n. 502/1992 e smi per dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa è stata fortemente limitata e soffre di quote estremamente basse, che, attualmente, non consentono una immissione speciale di professionisti da impegnare nei progetti del Pnnr.
2) Il D.L. n. 13 del 2023 prevede, per gli enti locali, che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del Pnnr e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano determinati requisiti possono incrementare, oltre i vigenti limiti normativi, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Le politiche contrattuali dell’ultimo decennio, in considerazione delle scarse risorse messe a disposizione della contrattazione collettiva, hanno di fatto minimizzato la retribuzione di risultato, privando le amministrazioni di uno strumento di governo del personale, che sarebbe particolarmente utile in questo momento, per affrontare una sfida complessa ed epocale.
3) Per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del Pnnr, l’incentivo per funzioni tecniche, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga ai vigenti limiti normativi. Questo strumento, per disposizione normativa, è sempre stato precluso alla dirigenza, ma ora sarebbe importante poterne usufruire.
Ma perché, ancora una volta, il Ssn rimane fuori?
Chiediamo al Governo un segnale importante di attenzione per il Ssn, per metterlo in grado di affrontare al meglio la grande sfida che ci aspetta.
Tiziana Frittelli