14 MAG - Conferire ulteriore efficacia ai principi della “legge Basaglia”, rilanciandone l’attualità delle linee di fondoe valorizzandone ulteriormente la concreta applicazione nell’attuale contesto costituzionale, normativo e sociale.
È quanto si propone il disegno di legge A.S 391 della senatrice Paola Boldrini, capogruppo del Pd nella Commissione Sanità, presentato in Senato nel corso del convegno “Un cantiere per la salute mentale”. Un provvedimento che non intende cambiare o integrare il testo della legge n. 180, fatta eccezione, si legge nel testo, “per la previsione di un’ulteriore garanzia sostanziale e processuale contro la disumana pratica della contenzione meccanica nei servizi psichiatrici”. Insomma un testo che punta a rafforzare i contenuti di assistenza effettiva e universale sul territorio nazionale, confermando la portata di definizioni e princìpi della legge Basaglia “che non meritano di mutare ma, al contrario, di essere sviluppati ed estesi.
All’incontro, presso la Sala Capitolare di Piazza della Minerva, hanno partecipato il senatore Pierpaolo Sileri (M5s) presidente della commissione Sanità; la senatrice dem Tatiana Rojc; la deputata dem Elena Carnevali; Stefano Cecconi dell’Osservatorio Stop Opg; Piero Cipriano, Forum salute mentale; Antonello D’Elia, Psichiatria Democratica; Roberto Mezzina, direttore Dsm di trieste; Gisella Trincas, presidente Unasam; Fabrizio Starace, componente Css e direttore del Dipartimento Salute mentale di Modena.
Il Ddl, che vede prima firmataria l’onorevole Boldrini con Alfieri, Cirinnà, Cucca, Grimani, Iori, Patriarca e Pittella – si compone di quattro capi e 18 articoli. “È un testo al quale hanno lavorato già nella scorsa legislatura alcuni miei colleghi – ha spiegato la senatrice democratica – con il determinante contributo di numerosi esperti, professionisti, operatori, associazioni e persone che con impegno e competenza si prodigano quotidianamente per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone che vivono l’esperienza del disturbo mentale”.
Il capo I (articoli 1-4) punta a svolgere e applicare i princìpi alla base della riforma del 1978,alla luce del mutato sistema di competenze amministrative tra Stato ed enti territoriali; definisce, inoltre, l’orizzonte di sviluppo dell’assistenza psichiatrica italiana, nel quadro dei più rilevanti atti di indirizzo in ambito sovranazionale e, in particolare, le risoluzioni adottate in seno all’Oms e le fonti internazionali.
Nel capo II (articoli 5-12) viene delineato il sistema dei servizi di tutela e assistenza psichiatrica sul territorio. In particolare, si disciplinano e favoriscono le forme di partecipazione e si analizzano le strutture amministrative che afferiscono al dipartimento (centri di salute mentale, strutture residenziali, i centri diurni). Esplicite disposizioni sono inoltre dedicate al trattamento della crisi e dell’urgenza, nonché ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura sui quali, pure, già la legge n. 180 del 1978 era tutt’altro che priva di indicazioni.
Proprio l’articolo 10 esplicita e rende ancora più nitido, anche a livello di disciplina di legge ordinaria, il divieto di praticare la contenzione meccanica in psichiatria. “Si tratta di attività illegittime e illecite cui si fa troppo sovente ricorso – sottolineano i firmatari – talvolta in via sommersa, silenziosa e strisciante, nella rete dei servizi per l’assistenza psichiatrica. Appare innanzitutto opportuno rammentare i casi, drammaticamente assurti all’attenzione delle cronache, di decessi verificatisi dopo l’illegittimo ricorso alla contenzione nel servizio di diagnosi e cura di Vallo Lucania, in provincia di Salerno, nell’agosto 2009, e dopo un prolungato stato di contenzione nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura nell’ospedale di Cagliari nel giugno 2006”.
Con l’articolo 12 si punta poi a incrementare le relazioni e i rapporti istituzionali integrati tra i dipartimenti di salute mentale, gli istituti di pena e le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) che hanno di recente sostituito ruolo e funzione degli Opg e delle case di cura e custodia. Obiettivo: consentire a ciascun magistrato della cognizione e di sorveglianza di poter disporre di un ventaglio di opzioni di assistenza psichiatrica per le persone con disturbo mentale che abbiano commesso un reato, adeguato e in grado di rispondere alle esigenze del singolo individuo.
Il capo III (articoli 13-16) disciplina le tecniche, i mezzi di promozione della salute psichica, (prevenzione dei disturbi mentali) e regola i rapporti del sistema di tutela della salute mentale con le università e i centri di alta formazione.
Infine il capo IV (articoli 17 e 18) fa riferimento alla disciplina della copertura finanziaria per le norme presentate nel Ddl e stabilisce l’entrata in vigore delle sue disposizioni.
“Oggi – conclude la senatrice Boldrini – i servizi di salute mentale versano in gravi criticità in tutto il territorio nazionale a causa dell’insufficiente applicazione dei principi e degli orientamenti fissati dalla Legge 180 (che vanno in tutto e per tutto salvaguardati e promossi), dalla non più trascurabile riduzione delle risorse, la fragilità dei centri di salute mentale, da insensati accorpamenti in macroaree dei servizi territoriali, alla assoluta incertezza delle risposte ai bisogni di cura e di crescita delle persone. Non abbiamo bisogno di disegni di legge oscurantisti che ci riportano indietro nel tempo, come è abituato a fare questa maggioranza, ma abbiamo bisogno di applicare in pienezza le buone norme esistenti”.
Nel corso del convegno sono stati proiettati il cortometraggio di Liliana Boranga“Io ti guardo ogni giorno, ma tu mi vedi?”, e il docufilm a cura di Erika Rossi e Piero Passaniti, “Navighiamo a vista”.
14 maggio 2019
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